DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 195
Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamenta il tetto annuale delle retribuzioni ed emolumenti direttamente o indirettamente a carico delle pubbliche finanze, fissato al trattamento annuo del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Si applica ad amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici, università e società a prevalente partecipazione pubblica (escluse Banca d’Italia e autorità indipendenti), prevede esclusioni per prestazioni non continuative, obblighi di pubblicità, vigilanza e monitoraggio e possibilità di deroghe motivate per esigenze eccezionali fino a 3 anni. Si applica ai contratti e incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore.
Limite massimo retributivo per incarichi a carico delle pubbliche finanze
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