Ordinanza del 22/12/2022 n. 37551 - Corte di Cassazione
Termini per l'azione dell'amministrazione - Prescrizione quinquennale per tributi costituenti prestazioni periodiche (TARSU, TOSAP, contributi di bonifica) - Prescrizione triennale per le tasse automobilistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCorte di Cassazione ha esaminato ricorso avverso sentenza tributaria relativa a più intimazioni di pagamento; ha rigettato i motivi relativi a produzione documentale e nullità notifiche, ma ha accolto i motivi concernenti il termine prescrizionale: i diritti camerali e altri tributi periodici vanno assoggettati alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n.4 c.c., mentre le tasse automobilistiche seguono la prescrizione triennale prevista dall'art.5, comma 51, D.L. n.953/1982; la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla commissione tributaria regionale per nuovo esame.
Prescrizione tributi periodici e tasse automobilistiche (Cass. 27/10/2022)
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