Ordinanza del 06/04/2021 n. 9212 - Corte di Cassazione
Riscossione - Liquidazione anticipata - Motivazione - Fondato pericolo - Obbligo di esplicitazione - Gravità delle violazioni accertate - Non sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'Ufficio contro la sentenza che aveva annullato una cartella di pagamento per omesso versamento Ires e Iva 2010, statuendo che la sola gravità delle violazioni non basta a giustificare la liquidazione anticipata: l'amministrazione finanziaria deve comunque, anche sinteticamente, esplicitare le ragioni del pericolo per la riscossione. L'Ufficio non ha censurato la ratio decidendi né ha documentato che la società fosse già stata trattata in liquidazione nei gradi di merito; pertanto il ricorso è inammissibile e sono state liquidate le spese a favore della contribuente.
Riscossione - Liquidazione anticipata - Motivazione sul fondato pericolo per la riscossione
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