Ordinanza del 31/07/2020 n. 16492 - Corte di Cassazione
IVA - Credito - Conferimento d'azienda - Traslazione del credito - Istanza di rimborso in capo al cessionario - Diversità di contribuenti - Non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione accoglie il ricorso di C.I. Srl e stabilisce che, in caso di conferimento integrale d'azienda, il credito IVA si trasferisce al cessionario; il cedente perde la legittimazione mentre il cessionario può utilizzare il credito in detrazione o chiederne il rimborso. La decisione supera l'orientamento che collegava il credito al soggetto che lo ha maturato e si fonda su art. 5 comma 4‑ter d.l. n.70/1988, art. 30 d.P.R. n.633/1972 e artt. 2558-2559 c.c.; la sentenza impugnata viene cassata e il ricorso della contribuente accolto, con spese compensate.
IVA - Credito - Conferimento d'azienda - Traslazione del credito - Istanza di rimborso in capo al cessionario - Diversità di contribuenti - Non rileva
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