Circolare INAIL n.2 del 22 gennaio 2013
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale1. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per il 2013, le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo dei premi/contributi INAIL dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale. Vengono richiamati i riferimenti normativi, precisato l’ambito territoriale di applicazione con l’elenco dei Paesi esclusi, e indicata la frazionabilità della retribuzione convenzionale in caso di assunzione, cessazione o trasferimento nel corso del mese. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 il calcolo va effettuato secondo le tabelle dell’allegato 13 del decreto 7 dicembre 2012, con riferimento alla fascia di retribuzione nazionale quando prevista.
Retribuzioni convenzionali 2013 per lavoratori in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Retribuzioni convenzionali 2013 per lavoratori operanti in Paesi extracomunitari
La circolare definisce, per l’anno 2013, i criteri INAIL di determinazione della retribuzione convenzionale da assumere a base del calcolo dei premi assicurativi e dei contributi dovuti per i lavoratori impiegati all’estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e precisa che i valori applicabili sono quelli fissati dal decreto interministeriale 7 dicembre 2012 e riportati nelle tabelle dell’allegato 13.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina è ricondotta principalmente al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede l’assicurazione sociale obbligatoria per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale e demanda a decreto ministeriale la fissazione annuale delle retribuzioni convenzionali. Sono inoltre richiamati il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con riferimento alla retribuzione convenzionale per l’area dirigenziale e ai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, nonché le circolari e note INAIL precedenti in materia di assicurazione all’estero e di interpretazione del d.l. 317/1987.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali 2013 si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche se parziali. La circolare specifica che sono esclusi dal regime:
- gli Stati membri dell’Unione Europea;
- gli Stati ai quali si applica la normativa comunitaria, cioè Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera;
- gli Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale, elencati nel testo.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali
Le retribuzioni convenzionali mensili da utilizzare per il 2013 sono quelle risultanti dalle tabelle contenute nell’allegato 13 al decreto 7 dicembre 2012. Tali importi costituiscono la base per il calcolo dei premi dovuti e devono essere utilizzati anche per il ragguaglio delle prestazioni secondo i criteri vigenti.
Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile va determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente indicata nelle tabelle del decreto. La retribuzione nazionale è definita come il trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti e con esclusione dell’"indennità estero".
Frazionabilità e casi particolari
La circolare stabilisce che le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di:
- assunzione nel corso del mese;
- risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese;
- trasferimento da o per l’estero intervenuto nel corso del mese.
Decorrenza
Le disposizioni hanno efficacia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. In tale periodo, il calcolo dei premi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate dal decreto 7 dicembre 2012.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare aggiorna le retribuzioni convenzionali per l’anno 2013 relative ai lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari operanti all’estero in Paesi extracomunitari non coperti da accordi di sicurezza sociale. Il quadro normativo richiama il decreto-legge 317/1987, convertito nella legge 398/1987, il d.lgs. 38/2000, il decreto interministeriale 7 dicembre 2012 e le precedenti circolari e note interpretative INAIL in materia.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali valgono solo per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale, neppure parziali. Sono esclusi dall’applicazione gli Stati membri dell’Unione Europea, gli Stati soggetti alla normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli Stati con specifiche convenzioni di sicurezza sociale elencati nella circolare.
Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2013
Le retribuzioni convenzionali mensili da assumere a base per il calcolo dei contributi 2013 sono quelle riportate nelle tabelle dell’allegato 13 al decreto 7 dicembre 2012. Tali valori sono utilizzati anche per il ragguaglio delle prestazioni secondo i criteri vigenti.
Frazionabilità nel corso del mese
Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimenti da e per l’estero intervenuti nel corso del mese.
Criteri per i lavoratori con fasce di retribuzione
Per i lavoratori per i quali la normativa prevede fasce retributive, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale corrispondente con le tabelle del decreto 7 dicembre 2012. La retribuzione nazionale è definita come trattamento economico mensile previsto dal CCNL della categoria, diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti e con esclusione dell’indennità estero.
Decorrenza e periodo di applicazione
Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Per tale arco temporale il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari deve essere effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal decreto 7 dicembre 2012.
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