LEGGE 19 ottobre 1998, n. 366
Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge del 1998 per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica: affida alle regioni la redazione di piani regionali e la ripartizione dei finanziamenti; istituisce un fondo presso il Ministero dei trasporti e stabilisce criteri di riparto annuale; elenca interventi ammissibili (piste, parcheggi, segnaletica, intermodalità con treno e bus, itinerari turistici, educazione scolastica); disciplina uso di ferrovie dismesse e argini; prevede obblighi tecnici e modifiche al codice della strada; contiene stanziamenti specifici limitati al 1998-1999.
Promozione e finanziamento della mobilità ciclistica
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