DECRETO 19 agosto 1991, n. 389
Regolamento recante le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonchè per il rilascio delle patenti nautiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (1991) che disciplina la possibilità per enti e associazioni nautiche nazionali che gestiscono scuole di richiedere lo svolgimento degli esami per le patenti nautiche presso le proprie sedi per i soci frequentanti. Stabilisce procedure di domanda (min. 10 candidati a sessione), composizione e nomina delle commissioni (con un rappresentante dell'ente), modalità d'esame e programmi, trattamento missione per commissari, requisiti per l'iscrizione in un elenco ministeriale (attività d'istruzione ≥5 anni, minimo 5 sezioni con requisiti di soci/sede) e il divieto per gli enti riconosciuti di rilasciare direttamente le patenti. Testo del 1991; la disciplina amministrativa è suscettibile di essere stata aggiornata o sostituita da normative successive e da riorganizzazioni ministeriali.
Svolgimento esami per patenti nautiche presso enti/associazioni nautiche nazionali
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