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Legge

LEGGE 6 agosto 1981, n. 432

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonchè concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.

Normativa italiana081U0432Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge di conversione del d.l. 6 giugno 1981, n. 283, che fornisce la copertura finanziaria per i decreti attuativi degli accordi contrattuali triennali sul personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e concede miglioramenti economici a personale civile e militare escluso dalla contrattazione. Prevede, tra l'altro, aumenti retributivi e di indennità (in genere +23% dal 1/2/1981 al 31/12/1981), assegni personali (15% mensile come acconto), norme di riqualificazione e inquadramento transitorio e disposizioni specifiche per docenti universitari e ruoli particolari. Molte misure sono di carattere transitorio e con decorrenze limitate al 1981.

Copertura finanziaria e aumenti retributivi 1981 per il personale statale

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