Ordinanza del 11/02/2025 n. 3451 - Corte di Cassazione
Imposte sui redditi - Dichiarazione - Emendabilità in giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte afferma che le dichiarazioni affette da errori sono emendabili anche in sede contenziosa e ribadisce il principio di collaborazione amministrativa: l'Amministrazione deve acquisire documenti in suo possesso e, se contesta un'istanza di rimborso, deve indicare fatti specifici impeditivi, modificativi o estintivi. Nel caso di A.A., che chiedeva il rimborso di Irpef/Ilor per il triennio 1990-1992, la CTP aveva rigettato per mancata prova mentre la CTR aveva accolto l'appello; la Cassazione respinge il primo motivo ma accoglie il secondo, rilevando che il giudice di merito deve verificare la compatibilità dell'agevolazione con le norme UE sul de minimis e la Decisione della Commissione, e perciò cassa la sentenza e rinvia per nuovo esame.
Rimborso imposte 1990-1992, onere della prova e verifica de minimis
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