DECRETO 11 marzo 2022, n. 55
Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina, in via telematica, la comunicazione al registro delle imprese dei dati sulla titolarità effettiva di società, persone giuridiche private, trust e istituti affini, nonché l’accesso alle informazioni, la sicurezza del trattamento e i diritti di segreteria. Prevede termini perentori di comunicazione, variazione e conferma, con decorrenze collegate alla pubblicazione dell’atto ministeriale di operatività del sistema.
Comunicazione e accesso alla titolarità effettiva nel registro delle imprese
Comunicazione della titolarità effettiva nel registro delle imprese
Il decreto disciplina le modalità telematiche di comunicazione, conservazione e accesso ai dati sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini. L’obiettivo è prevenire e contrastare riciclaggio e finanziamento del terrorismo, assicurando al tempo stesso regole uniformi di trattamento dei dati e di funzionamento del sistema camerale.
Ambito soggettivo e definizioni rilevanti
Le comunicazioni riguardano:
- le imprese dotate di personalità giuridica;
- le persone giuridiche private;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali;
- gli istituti giuridici affini al trust.
Il decreto chiarisce inoltre i principali riferimenti operativi, tra cui decreto antiriciclaggio, CAD, TUDA, registro delle imprese, sezione autonoma e sezione speciale, gestore del sistema informativo, Unioncamere e ufficio del registro delle imprese. Sono definiti anche i controinteressati all’accesso e i contenuti dei dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva.
Soggetti tenuti alla comunicazione
Per le imprese dotate di personalità giuridica, la comunicazione spetta agli amministratori. Per le persone giuridiche private, provvede il fondatore, se ancora in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione. Per trust e istituti affini, l’adempimento è posto a carico del fiduciario o dei fiduciari.
Le comunicazioni sono dirette all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del registro.
Contenuto delle comunicazioni
Le comunicazioni devono essere rese mediante autodichiarazione e contenere i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva. In particolare devono essere indicati:
- i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche titolari effettivi;
- per le imprese dotate di personalità giuridica, l’entità della partecipazione al capitale oppure, se necessario, le modalità di esercizio del controllo o i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione;
- per le persone giuridiche private, anche codice fiscale, denominazione, sede legale, eventuale sede amministrativa e PEC;
- per trust e istituti affini, anche codice fiscale, denominazione e dati dell’atto costitutivo;
- le eventuali circostanze eccezionali per escludere l’accesso alle informazioni;
- l’indirizzo PEC per le comunicazioni rivolte al controinteressato;
- la dichiarazione di responsabilità e consapevolezza delle sanzioni per falsità.
Termini per comunicazione, variazione e conferma
Le variazioni dei dati devono essere comunicate entro 30 giorni dal fatto che le determina. La conferma dei dati va effettuata ogni anno entro 12 mesi dalla prima comunicazione, dall’ultima variazione o dall’ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma insieme al deposito del bilancio.
Per le nuove entità costituite dopo la pubblicazione del provvedimento ministeriale di operatività del sistema, la comunicazione va resa entro 30 giorni dall’iscrizione nei registri o, per trust e istituti affini, dalla costituzione. I termini sono espressamente perentori.
Avvio del sistema e modalità operative
Il modello da usare è quello della comunicazione unica d’impresa. Le specifiche tecniche del formato elettronico sono adottate con decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi ed entrare in vigore entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, e comunque solo dopo la predisposizione del disciplinare tecnico, l’entrata in vigore del decreto ministeriale previsto e del decreto dirigenziale tecnico, viene pubblicato il provvedimento che attesta l’operatività del sistema di comunicazione. Le comunicazioni iniziali devono essere effettuate entro i 60 giorni successivi a tale pubblicazione.
Controlli e sanzioni
La Camera di commercio territorialmente competente accerta e contesta le violazioni dell’obbligo di comunicazione e applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c., secondo la legge n. 689/1981. La stessa Camera effettua i controlli sulle comunicazioni e sulle autodichiarazioni, anche avvalendosi del sistema informatico del gestore.
Rapporti con Agenzia delle entrate e Uffici territoriali del Governo
Agenzia delle entrate e Uffici territoriali del Governo forniscono a Unioncamere e al gestore le anagrafiche, comprensive dei codici fiscali, di persone giuridiche private, trust e istituti affini. Le modalità attuative sono regolate da apposite convenzioni tra i soggetti interessati.
Accesso ai registri e dialogo con sistemi europei
Il decreto richiama le regole di accesso ai dati sulla titolarità effettiva per autorità, soggetti obbligati e chiunque vi abbia interesse, comprese le persone portatrici di interessi diffusi, rinviando alle previsioni del decreto antiriciclaggio per le ipotesi di esclusione dell’accesso.
Per l’interconnessione dei registri, si applicano le specifiche tecniche del regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2021.
Trattamento dei dati e misure di sicurezza
La Camera di commercio territorialmente competente è titolare del trattamento dei dati. Le informazioni sono rese disponibili nelle sezioni autonoma e speciale del registro per 10 anni dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma annuale.
Il gestore deve predisporre, entro 30 giorni dall’entrata in vigore e comunque prima del trattamento, un disciplinare tecnico sottoposto al Garante privacy. Deve inoltre garantire misure di sicurezza adeguate, accessi selettivi ai dati riservati e l’incomprensibilità dei dati personali per i non autorizzati mediante tecniche crittografiche.
Regime finanziario
L’attuazione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni vi provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 8 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto · 15 mar 2022DECRETO 15 marzo 2022, n. 64
- Decreto · 3 mar 2022DECRETO 3 marzo 2022, n. 75
- Decreto · 22 mar 2022DECRETO 22 marzo 2022, n. 47
- Decreto · 22 mar 2022DECRETO 22 marzo 2022, n. 48
- Decreto · 23 feb 2022DECRETO 23 febbraio 2022, n. 89
- Decreto · 29 mar 2022DECRETO 29 marzo 2022, n. 49
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →