Ordinanza del 16/02/2023 n. 4898 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente A.A., iscritta all'A.I.R.E., impugnava vari avvisi di accertamento, iscrizioni ipotecarie e cartelle ritenendo invalide le notifiche dell'Agenzia delle entrate. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo provata la residenza fiscale in Italia; A.A. propose ricorso per cassazione con 13 motivi. La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ma ha accolto i motivi 3, 4, 5, 6 e 7 per omessa valutazione delle eccezioni relative alla regolarità delle notifiche e al difetto di motivazione degli avvisi. Per tali ragioni la sentenza impugnata viene cassata e rinviata alla CTR di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame; gli altri motivi sono assorbiti o inammissibili. Deposito in cancelleria 16/02/2023.
Ricorso per cassazione avverso sentenza CTR su avvisi di accertamento e notifiche a contribuente iscritta AIRE
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