DECRETO 1 luglio 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina il calcolo, la riscossione e il riversamento del TEFA, riscosso insieme alla TARI o alla tariffa rifiuti corrispettiva. Dal 1° gennaio 2020 l’aliquota è fissata al 5%, salvo diversa deliberazione provinciale o della città metropolitana. Stabilisce regole specifiche per i pagamenti tramite F24 e tramite bollettino o altri strumenti, con termini transitori nel 2020 e nuove modalità operative dal 2021. Il TEFA è attribuito al Friuli-Venezia Giulia e non si applica in Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
Modalità di riversamento del TEFA
Riversamento del tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)
Il decreto stabilisce criteri e modalità per assicurare il sollecito riversamento del TEFA alle province e alle città metropolitane, anche quando è riscosso tramite conto corrente o strumenti di pagamento elettronici. Il tributo è riscosso insieme alla TARI o alla tariffa avente natura corrispettiva per il servizio rifiuti.
Misura del tributo e comunicazioni
Dal 1° gennaio 2020 il TEFA è fissato al 5% del prelievo comunale collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, salvo diversa deliberazione della provincia o della città metropolitana. La deliberazione va comunicata entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento: per il 2020 all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Per i pagamenti non effettuati con F24, province e città metropolitane comunicano la misura adottata ai comuni competenti entro la stessa data.
Pagamenti con modello F24
Per il 2020 la struttura di gestione dei versamenti unitari scorpora dai versamenti quanto riscosso a titolo di TEFA, inclusi interessi e sanzioni, e lo riversa agli enti destinatari applicando l’aliquota del 5% o quella diversa comunicata dall’ente impositore.
Dal 2021 il contribuente versa separatamente il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni, in base agli importi indicati dai comuni e utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate. La struttura di gestione riversa gli importi alla provincia o città metropolitana competente, individuata in base al codice catastale del comune riportato nel modello F24.
Il riversamento è effettuato al netto della commissione spettante al comune, pari allo 0,30% delle somme riscosse; non si applicano percentuali diverse eventualmente deliberate dagli enti coinvolti. La struttura di gestione dispone mandati distinti per gli enti beneficiari, accreditati sui rispettivi conti di tesoreria unica presso la Banca d’Italia, ove esistenti. I flussi informativi destinati alle province e città metropolitane riportano gli estremi dei mandati e, per ciascun comune, i dati del prelievo sui rifiuti e del TEFA riscossi con F24. Nei flussi destinati ai comuni sono indicati i dati del TEFA trattenuto e riversato agli enti provinciali o metropolitani.
Bollettini postali e altri strumenti di pagamento
Per i pagamenti effettuati con bollettino di conto corrente postale o con strumenti elettronici resi disponibili dagli enti impositori, inclusa la piattaforma di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale, si applicano modalità di riversamento distinte da quelle previste per F24.
Per le somme riferite al primo semestre 2020, i comuni dovevano riversare il TEFA, comprensivo di interessi e sanzioni, entro il 30 ottobre 2020. Per i versamenti effettuati dal 1° luglio 2020 e relativi al 2020 o ad annualità successive, il riversamento è eseguito, al termine di ciascun trimestre, entro il trentesimo giorno successivo alla sua scadenza, al netto della commissione comunale dello 0,30%. Per le somme del secondo semestre 2020 il termine era fissato al 28 febbraio 2021. In occasione del riversamento i comuni devono rendicontare gli importi e comunicare alle province e città metropolitane le informazioni sul prelievo sui rifiuti.
Dal 2021 il contribuente versa direttamente il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni alla provincia o città metropolitana, secondo gli importi indicati dal comune nel bollettino o nell’altro strumento di pagamento. Le modalità dovevano seguire specifiche tecniche da adottare con successivo decreto entro il 31 luglio 2020.
Regimi territoriali speciali
Il TEFA è attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, salvo diversa intesa con la Regione. Il tributo non si applica nella Regione Valle d’Aosta, nella Provincia autonoma di Trento e nella Provincia autonoma di Bolzano.
Testo integrale
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