DECRETO 7 dicembre 2012, n. 259
Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (2012) che definisce principi e obblighi per le riserve tecniche e le attivita' supplementari dei fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono rendimento o erogano rendite. Prevede calcolo annuale (o triennale con certificazione attuariale), riserve individuali prudenziali, attivita' supplementari pari al 4% delle riserve (con possibilita' di diversa determinazione da parte della COVIP), obblighi di controllo, esternalizzazione e piani di riequilibrio; transitorio di 10 anni per adeguamenti.
Mezzi patrimoniali adeguati per fondi pensione con rischi biometrici/garanzie
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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