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Decreto

DECRETO 7 dicembre 2012, n. 259

Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione.

Normativa italiana13G00052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento (2012) che definisce principi e obblighi per le riserve tecniche e le attivita' supplementari dei fondi pensione che coprono rischi biometrici, garantiscono rendimento o erogano rendite. Prevede calcolo annuale (o triennale con certificazione attuariale), riserve individuali prudenziali, attivita' supplementari pari al 4% delle riserve (con possibilita' di diversa determinazione da parte della COVIP), obblighi di controllo, esternalizzazione e piani di riequilibrio; transitorio di 10 anni per adeguamenti.

Mezzi patrimoniali adeguati per fondi pensione con rischi biometrici/garanzie

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