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Legge

LEGGE 10 dicembre 1973, n. 814

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici.

Normativa italiana073U0814Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Stabilisce che il canone dell'affitto di fondo rustico sia in denaro, istituisce commissioni tecniche centrali e provinciali per individuare zone agrarie omogenee e per formare tabelle di equo canone; dispone rilevazioni ISTAT (prezzi, costi, retribuzioni) e coefficienti biennali di adeguamento. Prevede tabelle triennali basate sul reddito dominicale e riduzioni per beni demaniali. Molte disposizioni sono state dichiarate incostituzionali e la materia è stata successivamente riformata (tra cui L. 203/1982), quindi la legge non è più applicabile nella pratica.

Determinazione canoni di affitto dei fondi rustici e istituzione commissioni tecniche

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