L.R. Sardegna 11/2019
Disposizioni in materia di status di consigliere regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 11/2019 adegua alla normativa statale e all’intesa del 3 aprile 2019 il calcolo degli assegni vitalizi diretti e indiretti dei consiglieri regionali. Stabilisce criteri di ricalcolo contributivo, limiti minimi e massimi, rivalutazione annuale e disapplica le norme regolamentari incompatibili dal 1° gennaio 2020. Non disciplina nuove prestazioni, ma la rideterminazione di trattamenti già in erogazione o sospesi.
Rideterminazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali sardi
Rideterminazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali sardi
La legge regionale della Sardegna disciplina il ricalcolo degli assegni vitalizi diretti e indiretti dei consiglieri regionali, in attuazione della legge statale di bilancio 2019 e dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 3 aprile 2019. La disciplina opera esclusivamente per la Regione autonoma della Sardegna e incide sui vitalizi già in corso, non ancora erogati o sospesi.
Ambito di applicazione
La legge si applica agli assegni vitalizi diretti e indiretti, considerati al lordo, che risultano:
- in corso di erogazione;
- non ancora erogati;
- sospesi.
La rideterminazione riguarda quindi il trattamento previdenziale già maturato dai consiglieri regionali e, per gli assegni indiretti, i relativi aventi diritto.
Criterio di rideterminazione
L’assegno vitalizio viene ricalcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica del titolare alla data di decorrenza dell’assegno.
Sono previsti criteri specifici:
- per età inferiori a 45 anni si applicano i coefficienti previsti per 45 anni;
- per età superiori a 77 anni si applicano i coefficienti previsti per 77 anni;
- le frazioni di anno si valutano con un incremento proporzionale mensile, calcolato sulla differenza tra i coefficienti dell’età immediatamente superiore e di quella inferiore.
Limiti e clausole di salvaguardia
La rideterminazione non può determinare un importo inferiore:
- a quello risultante dall’applicazione delle aliquote della tabella 2 allegata, se più favorevole nel confronto con il calcolo contributivo;
- in ogni caso, a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno già in godimento fosse inferiore a tale soglia prima della rideterminazione.
L’assegno rideterminato non può comunque superare l’importo dell’assegno vitalizio già in erogazione.
Se il calcolo contributivo risulta più favorevole di quello ottenuto applicando la tabella 2, quest’ultima non si applica.
Montante contributivo
Il montante contributivo è determinato sulla base di elementi individuali quali periodi di contribuzione anche non consecutivi, contribuzione di reversibilità, contributi ordinari e volontari, date di erogazione o ripresa del vitalizio, data di nascita e tipologia di vitalizio.
Ai fini del calcolo:
- la base imponibile contributiva è maggiorata secondo il criterio di armonizzazione richiamato dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici;
- la quota a carico dell’ente è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere;
- i contributi sono computati sui giorni effettivi secondo il calendario solare;
- il montante si rivaluta annualmente al 31 dicembre con capitalizzazione composta, sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT del quinquennio precedente.
Per periodi di contribuzione non consecutivi, il testo distingue tra erogazione successiva all’ultimo versamento, con unico montante rivalutato anno per anno, e ipotesi di assegni separati, con rivalutazione autonoma di ciascun montante.
Assegni indiretti
L’assegno indiretto è calcolato applicando all’assegno vitalizio rideterminato la percentuale prevista dai regolamenti previdenziali regionali richiamati dalla legge.
Rivalutazione successiva
Gli assegni vitalizi e indiretti risultanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall’anno successivo all’applicazione del ricalcolo, sulla base dell’indice ISTAT FOI pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Profili finanziari e copertura
La legge dichiara espressamente che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Decorrenza ed effetti sui regolamenti previgenti
La rideterminazione degli assegni vitalizi produce effetti dal 1° gennaio 2020. Da tale data sono disapplicate le norme dei regolamenti regionali sulla Cassa di previdenza e sugli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in contrasto con la nuova disciplina.
Attualità della disciplina
La legge continua a descrivere la disciplina applicabile alla rideterminazione dei vitalizi regionali, ma la sua operatività concreta è legata a un intervento su trattamenti previdenziali già maturati e alla decorrenza fissata dal 1° gennaio 2020. Non contiene termini di scadenza, ma interviene su una materia ormai circoscritta ai vitalizi esistenti.
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