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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1989, n. 323

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

Normativa italiana089G0399Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina l’attuazione della legge n. 470/1988 su anagrafe e censimento degli italiani residenti all’estero, definendo struttura dell’AIRE, modalità di tenuta delle schede e contenuti delle iscrizioni e dichiarazioni. Molte disposizioni risultano oggi abrogate; restano alcuni principi organizzativi sulla gestione anagrafica consolare e comunale.

Regolamento sull'AIRE e sul censimento degli italiani all'estero

Regolamento sull’anagrafe e il censimento degli italiani all’estero

Il provvedimento attua la legge 27 ottobre 1988, n. 470, disciplinando l’organizzazione e la gestione dell’AIRE e dei relativi flussi informativi tra comuni, Ministero dell’interno e uffici consolari. Diverse disposizioni del testo risultano oggi abrogate, ma restano richiamati alcuni criteri generali di funzionamento dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

Natura e collocazione dell’AIRE

Le anagrafi degli italiani residenti all’estero (AIRE) costituiscono parte delle anagrafi della popolazione. Il regolamento inquadra quindi l’AIRE come componente del sistema anagrafico generale, collegata alla disciplina della popolazione residente.

Struttura dell’anagrafe presso il Ministero dell’interno

L’anagrafe del Ministero dell’interno è organizzata in due parti:

  • una parte principale, in cui sono riprodotte, conservate e aggiornate le posizioni individuali dei soggetti interessati;
  • un settore speciale, riservato alle posizioni delle persone indicate dalla legge.

La tenuta avviene con il supporto del centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un sistema che consente la disaggregazione dei dati per regione, provincia e comune.

Iscrizione all’AIRE e formazione delle schede

In occasione dell’iscrizione all’AIRE, l’ufficiale di anagrafe istituisce o trasferisce:

  • la scheda individuale;
  • la corrispondente scheda di famiglia, intestata al componente indicato dagli interessati oppure, in mancanza, al più anziano.

Le schede individuali devono essere ordinate alfabeticamente per cognome e nome dell’intestatario; le schede di famiglia devono essere collocate secondo un numero d’ordine progressivo attribuito al momento dell’inserimento nell’AIRE, numero che deve essere riportato anche sulle schede individuali corrispondenti.

Dati da indicare nelle iscrizioni, mutazioni e cancellazioni

Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d’ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, nonché le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d’ufficio curate dagli uffici consolari, devono contenere i dati previsti da appositi modelli predisposti dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e con l’ISTAT.

Concetto di immigrazione ai fini della disciplina

Ai fini dell’articolo 6 della legge, per immigrazione si intende la fissazione all’estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti, l’ufficio consolare accerta la veridicità della dichiarazione, anche con la collaborazione delle autorità locali, e compie i conseguenti adempimenti.

Disposizioni non più vigenti

Risultano abrogati gli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 11 e 12, oltre a un comma dell’articolo 6. Una parte dell’articolo 7 è stata altresì oggetto di aggiornamento normativo nel 2019, con disciplina transitoria per dichiarazioni già presentate prima dell’entrata in vigore del decreto modificativo.

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