LEGGE 29 novembre 1995, n. 513
Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n.97 sostituendo la locuzione "residenti negli stessi comuni" con "residenti in comuni montani", restringendo l'ambito territoriale dei destinatari ai soli comuni montani. Data di entrata in vigore: 29/11/1995; nessun limite temporale indicato.
Restringimento destinatari a comuni montani (art. 18 l.97/1994)
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