Salta al contenuto
DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1997, n. 119

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295, sull'indennità di ristabilimento per i profughi.

Normativa italiana097G0151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento (1997) che disciplina l'erogazione di un'indennità 'una tantum' e il rimborso del viaggio per cittadini italiani riconosciuti profughi che intendono ristabilirsi nel Paese di provenienza dopo la cessazione dello stato di necessità al rimpatrio. Prevede termini: intenzione di ristabilimento entro 6 mesi dalla cessazione; domanda entro 120 giorni (o entro 120 giorni dal rientro se il rimpatrio è avvenuto a proprie cure); controllo prefettizio dello stato di bisogno; erogazione subordinata alla certificazione della nuova residenza; obbligo di restituzione se il beneficiario rientra in Italia entro 1 anno.

Indennità una tantum per il reinsediamento di profughi italiani nei Paesi d'origine

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 3 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.