DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1997, n. 119
Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295, sull'indennità di ristabilimento per i profughi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (1997) che disciplina l'erogazione di un'indennità 'una tantum' e il rimborso del viaggio per cittadini italiani riconosciuti profughi che intendono ristabilirsi nel Paese di provenienza dopo la cessazione dello stato di necessità al rimpatrio. Prevede termini: intenzione di ristabilimento entro 6 mesi dalla cessazione; domanda entro 120 giorni (o entro 120 giorni dal rientro se il rimpatrio è avvenuto a proprie cure); controllo prefettizio dello stato di bisogno; erogazione subordinata alla certificazione della nuova residenza; obbligo di restituzione se il beneficiario rientra in Italia entro 1 anno.
Indennità una tantum per il reinsediamento di profughi italiani nei Paesi d'origine
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