L.R. Basilicata 43/2023
DISPOSIZIONI DI INTEGRAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 43/2023 aggiorna e abroga varie norme regionali: allinea la disciplina sanitaria al DM n. 77/2022, elimina alcune previsioni su odontoiatria e su leggi di stabilità precedenti, adegua un riferimento ministeriale nello sport e rafforza i vincoli sulla circolazione dei crediti fiscali edilizi. In vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale
Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale
La legge regionale della Basilicata 15 novembre 2023, n. 43 interviene in modo puntuale su più testi normativi regionali, con finalità prevalentemente di aggiornamento, coordinamento e abrogazione di disposizioni non più coerenti. Le modifiche riguardano soprattutto la materia sanitaria, lo sport, i crediti fiscali edilizi e il fondo regionale per la transizione verde.
Aggiornamento della disciplina sanitaria regionale
La legge integra la legge regionale 13 dicembre 2021, n. 58, inserendo riferimenti espressi al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, che definisce modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN. La disciplina regionale viene così allineata al modello organizzativo dell’assistenza sanitaria territoriale delineato da quel decreto.
In particolare, la normativa regionale richiede che:
- i servizi minimi garantiti siano comunque rispettosi dei servizi obbligatori definiti dal DM n. 77/2022;
- tra i servizi rientrino anche i servizi infermieristici di cui al punto 5 dell’Allegato I del decreto ministeriale;
- sia assicurata la continuità assistenziale secondo la previsione del medesimo decreto;
- la definizione dei diversi setting assistenziali avvenga nel rispetto della nozione contenuta nel DM n. 77/2022.
La legge richiama inoltre il decreto ministeriale n. 77/2022 anche nell’ambito dell’articolo 10-bis della legge regionale n. 58/2021, coordinando la disciplina regionale con il nuovo quadro nazionale dell’assistenza territoriale.
Abrogazione di una previsione in materia di autorizzazione odontoiatrica
Viene abrogato il comma 6-bis dell’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, relativa alle attività specialistiche odontoiatriche. Il testo fornito non specifica il contenuto sostanziale della norma soppressa, ma l’effetto è la sua eliminazione dall’ordinamento regionale.
Abrogazione di disposizioni della legge di stabilità regionale 2023
Sono abrogati tre articoli della legge regionale 5 giugno 2023, n. 11 (legge di stabilità regionale 2023): gli articoli 10, 22 e 25. La norma non dettaglia il contenuto delle disposizioni soppresse, ma ne determina la completa rimozione dal testo vigente.
Aggiornamento del riferimento ministeriale in materia di sport
La legge modifica la legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26, sostituendo nell’articolo 3, comma 1, lettera o), il riferimento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con quello al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta di un mero aggiornamento terminologico coerente con l’assetto attuale dell’amministrazione statale.
Crediti fiscali per efficientamento energetico: limiti e condizioni
La legge regionale 16 luglio 2023, n. 20, sulla circolazione dei crediti fiscali per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio, viene integrata con due ulteriori condizioni.
Per gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate non rientranti nell’elenco dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, le risorse impiegate per l’acquisto dei crediti fiscali edilizi devono provenire esclusivamente dalle disponibilità dei propri bilanci; è quindi escluso un finanziamento, anche indiretto o surrettizio, da parte di soggetti pubblici inclusi in quell’elenco.
Inoltre, i crediti d’imposta acquisibili sono limitati alle sole fattispecie di deroga al divieto di cessione espressamente previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 11/2023. La disciplina regionale, quindi, resta subordinata ai limiti statali sulla cedibilità dei crediti fiscali edilizi.
Fondo regionale della transizione verde
La legge abroga il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2023, n. 30, relativa al Fondo regionale della transizione verde. Il testo non riporta il contenuto della disposizione soppressa, ma la sua efficacia viene rimossa.
Profili finanziari e vincoli applicativi
L’attuazione della legge è dichiarata neutrale dal punto di vista finanziario: deve avvenire nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È inoltre previsto che l’applicazione della legge avvenga nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
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