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Ordinanza

Ordinanza del 26/02/2020 n. 5254 - Corte di Cassazione

Verifiche fiscali - Accesso alle scritture contabili presso il depositario - Contraddittorio endoprocedimentale - Mancato rispetto del termine dilatorio - Nullità dell'avviso di accertamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte conferma la nullità degli avvisi di accertamento emessi prima della scadenza del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 a seguito di accesso alle scritture presso il depositario, assimilato all'accesso nella sede aziendale. Il termine opera ex ante sulla necessità del contraddittorio endoprocedimentale: per tributi "non armonizzati" la nullità scatta senza necessità di prova della "resistenza", mentre per i tributi "armonizzati" la prova di resistenza è richiesta solo quando la normativa interna non impone il contraddittorio (es. accertamenti a tavolino), valutata ex post dal giudice. Nel caso concreto l'Agenzia ha visto rigettato il ricorso; non vale l'argomento dell'urgenza basata sull'imminenza del termine di accertamento. Condanna alle spese.

Nullità avviso di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio (art. 12, comma 7, L. 212/2000) in caso di accesso alle scritture presso il depositario

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