LEGGE 15 ottobre 1991, n. 344
Provvedimenti in favore dei profughi italiani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeModifica la legge 26/12/1981 n.763 estendendone benefici ai familiari a carico dei profughi anche non italiani; prevede indennità una tantum e contributo giornaliero (importi in lire), sistemazione primaria a cura del Ministero dell'Interno, quota minima del 20% di alloggi riservati, agevolazioni per il lavoro e finanziamenti agevolati, borse di studio prioritarie e misure transitorie per rimpatri dalla Somalia, Etiopia e Liberia. Le provvidenze economiche sono strutturate con limiti temporali (originariamente 1991-1993) e successivamente oggetto di proroghe.
Provvidenze e misure di accoglienza per profughi italiani (modifica L. 763/1981)
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