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Circolare

Circolare Inail n. 32 del 5 maggio 2011

Regolamento Fondo per le vittime dell'amianto. Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n.30 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246).

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il Regolamento del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'INAIL, disciplinandone beneficiari, finanziamento, misura della prestazione aggiuntiva, modalità di pagamento, addizionale a carico delle imprese, funzionamento del Comitato amministratore, ricorsi e prescrizione. Viene chiarito che la prestazione è riconosciuta d'ufficio ai titolari di rendita diretta o ai superstiti che rientrano nei requisiti previsti, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, e che per gli anni 2008-2010 sono previste misure percentuali fisse e pagamenti in una o più soluzioni secondo termini specifici. La circolare dettaglia inoltre il sistema di finanziamento del Fondo, la platea delle imprese tenute all'addizionale, le aliquote applicabili, nonché i rimedi amministrativi e i termini di prescrizione.

Regolamento del Fondo per le vittime dell'amianto e modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva

Regolamento Fondo per le vittime dell'amianto

La circolare disciplina l'attuazione del Fondo per le vittime dell'amianto istituito presso l'INAIL dalla legge finanziaria 2008 e regolato dal decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011, entrato in vigore il 13 aprile 2011. Il testo definisce in modo organico beneficiari, modalità di finanziamento, criteri di calcolo della prestazione aggiuntiva, obblighi contributivi delle imprese, funzionamento del Comitato amministratore, rimedi amministrativi e prescrizione.

Ambito e finalità del Fondo

Il Fondo è costituito con contabilità autonoma e separata ed è destinato a riconoscere una prestazione aggiuntiva ai titolari di rendite connesse a patologie asbesto-correlate e ai superstiti aventi diritto. Il finanziamento è ripartito in misura prevalente a carico dello Stato e per la restante parte a carico delle imprese, mediante una specifica addizionale sui premi assicurativi.

Beneficiari e requisiti

Hanno diritto al beneficio:

  • i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta dall'INAIL o dall'ex IPSEMA una patologia asbesto-correlata da esposizione ad amianto o fiberfrax, purché l'inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del minimo indennizzabile in rendita (almeno 11% nel regime Testo unico e 16% nel regime danno biologico);
  • i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e della fiberfrax, titolari di rendita ai superstiti ex art. 85 del Testo Unico, quando la patologia abbia concorso al decesso dell'assicurato.

La prestazione aggiuntiva è qualificata come accessoria rispetto alla rendita principale e viene erogata d'ufficio, senza necessità di istanza.

Decorrenza e anni interessati

Il diritto decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione si applica alle rendite percepite da tale data. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 il Regolamento stabilisce misure percentuali fisse; dal 2011 la misura viene determinata in rapporto alle risorse annue disponibili nel Fondo e alla spesa per le rendite erogate ai beneficiari.

Misura della prestazione aggiuntiva

Per gli anni già conclusi la misura è fissata nel:

  • 20% per il 2008;
  • 20% per il 2009;
  • 15% per il 2010.

Dal 2011 la prestazione è determinata sulla base del rapporto tra le risorse del Fondo e la spesa sostenuta per le rendite degli aventi diritto. La misura complessiva della prestazione aggiuntiva, così come quella del conguaglio, è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore.

Modalità di erogazione

Per il triennio 2008-2010 il pagamento avviene in un'unica soluzione entro:

  • 31 dicembre 2011 per gli anni 2008 e 2009;
  • 30 giugno 2012 per il 2010.

Dal 2011 il sistema ordinario prevede:

  • un primo acconto pari al 10% della rendita, erogato mensilmente insieme al rateo della rendita;
  • un secondo acconto, corrisposto in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, nei limiti delle risorse statali disponibili;
  • un conguaglio, pagato in unica soluzione entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello del primo acconto, utilizzando le risorse derivanti dall'addizionale sulle imprese.

La prestazione aggiuntiva, comprensiva di acconti, conguagli e altri importi, è elaborata centralmente ed erogata con le ordinarie modalità di pagamento INAIL.

Finanziamento del Fondo e addizionale sulle imprese

La legge finanziaria 2008 ha stabilito che il Fondo sia finanziato per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese. La circolare riporta che l'onere statale è stato quantificato in 30 milioni di euro per il 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro dal 2010, con conseguente ripartizione complessiva del Fondo pari a 40 milioni di euro per il 2008 e 2009 e a 29.333.000 euro dal 2010 in poi.

L'onere a carico delle imprese è coperto da un'addizionale sui premi assicurativi. Sono obbligate le imprese INAIL e IPSEMA individuate con riferimento alle attività lavorative che hanno dato titolo ai benefici previdenziali per esposizione all'amianto, secondo un criterio di mutualità e con almeno 2.000 lavoratori. Per il settore marittimo sono indicati specifici codici di naviglio. L'addizionale si applica ai premi ordinari, ai premi evasi, ai premi liquidati d'ufficio, ai premi anticipati e, in caso di omesso o tardivo versamento, si applica anche la disciplina sanzionatoria e la riscossione coattiva.

Aliquote dell'addizionale

Le misure fissate dal Regolamento sono:

  • per il 2008: 1,44% per i premi INAIL e 0,03% per i premi ex IPSEMA;
  • per il 2009: 1,44% per i premi INAIL e 0,03% per i premi ex IPSEMA;
  • dal 2010: 1,07% per i premi INAIL e 0,02% per i premi ex IPSEMA.

Per gli anni successivi al 2010 le aliquote possono essere variate con decreto ministeriale entro il 30 novembre di ciascun anno, insieme ai criteri di individuazione delle imprese tenute al versamento.

Applicazione pratica dell'addizionale

Per il 2008, 2009 e 2010 l'INAIL richiede il pagamento dell'addizionale con specifiche comunicazioni centralizzate, e il versamento segue le ordinarie modalità previste per datori di lavoro e imprese di armamento. Per il 2011 l'addizionale è richiesta come integrazione della rata di premio e viene regolata in sede di autoliquidazione 2012. Dal 2012, per ridurre i costi di riscossione, l'addizionale viene versata con l'autoliquidazione annuale dei premi.

Comitato amministratore del Fondo

Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato amministratore composto da 16 membri, nominati con decreto ministeriale: rappresentanti dei Ministeri vigilanti, dell'INAIL, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative e delle associazioni delle vittime dell'amianto. Il Comitato predispone i bilanci annuali, approva il regolamento di funzionamento entro due mesi dall'insediamento, partecipa alla determinazione e variazione della prestazione, vigila sull'afflusso dell'addizionale e sull'andamento della gestione, e propone eventuali misure correttive.

Ricorsi

Il Regolamento ammette il ricorso solo per:

  • mancata erogazione della prestazione aggiuntiva;
  • errata misura della prestazione corrisposta.

Non possono essere contestati in questa sede i presupposti della rendita principale, del grado di inabilità, del riconoscimento della patologia o del nesso causale, che restano devoluti ai rimedi ordinari del Testo Unico. Il ricorso deve essere motivato, corredato di documentazione e presentato con raccomandata A/R o presso le Strutture territoriali competenti.

Termini di ricorso e avvio dei pagamenti

Il termine è di 60 giorni:

  • per la mancata erogazione, dalla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento;
  • per l'errata misura, dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di pagamento.

In fase di prima applicazione, gli interessati devono considerare che l'effettivo avvio dei pagamenti sarà comunicato dall'Istituto sul sito internet o con altre modalità.

Prescrizione

Il diritto alla prestazione aggiuntiva si prescrive in dieci anni. Per le rendite già costituite, il termine decorre dal 13 aprile 2011; per le rendite costituite successivamente, dalla data di costituzione della rendita. Il diritto a ottenere una diversa misura di acconti, conguagli o altri importi si prescrive in cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di pagamento. Restano invariati i termini di prescrizione relativi alla rendita principale.

Aspetti operativi

La circolare segnala infine che sono in corso implementazioni procedurali necessarie sia per l'erogazione della prestazione aggiuntiva sia per la riscossione dell'addizionale. L'avvio dei pagamenti interesserà anzitutto gli anni 2008 e 2009, per i quali le risorse statali risultano già trasferite, e sarà oggetto di apposita comunicazione istituzionale.

Punti principali

Istituzione e disciplina del Fondo

La legge finanziaria 2008 ha istituito presso l'INAIL il Fondo per le vittime dell'amianto, con contabilità autonoma e separata, finanziato per tre quarti dallo Stato e per un quarto dalle imprese. Il decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011, entrato in vigore il 13 aprile 2011, ha disciplinato organizzazione, finanziamento, criteri di erogazione del beneficio e composizione, durata e compiti del Comitato amministratore.

Beneficiari della prestazione aggiuntiva

Hanno diritto alla prestazione i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta dall'INAIL o dal soppresso IPSEMA una patologia asbesto-correlata da esposizione ad amianto o fiberfrax, purché l'inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del minimo indennizzabile in rendita (almeno 11% in regime Testo unico e 16% in regime danno biologico). Ne hanno diritto anche i familiari dei lavoratori vittime dell'amianto e fiberfrax titolari di rendita ai superstiti, se la patologia asbesto-correlata ha concorso al decesso dell'assicurato.

Accesso d'ufficio e decorrenza

La prestazione aggiuntiva si configura come integrazione della rendita già in godimento ed è erogata d'ufficio dall'INAIL, senza necessità di presentare domanda. Il diritto decorre dal 1° gennaio 2008 e la prestazione si applica alle rendite percepite da tale data.

Misura della prestazione aggiuntiva

La prestazione è calcolata applicando una percentuale alla rendita percepita. Per gli anni già conclusi, il Regolamento fissa il 20% per il 2008 e il 2009 e il 15% per il 2010. Dal 2011 in avanti la misura dipende dal rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dall'INAIL per le rendite erogate ai beneficiari dell'anno di riferimento.

Modalità di pagamento e acconti dal 2011

Per il triennio 2008-2010 la prestazione è erogata in un'unica soluzione: entro il 31 dicembre 2011 per il 2008 e 2009, e entro il 30 giugno 2012 per il 2010. Dal 2011 il pagamento avviene tramite due acconti, finanziati con le risorse statali, e un conguaglio, finanziato con le addizionali riscosse dalle imprese. Il primo acconto è pari al 10% della rendita ed è corrisposto mensilmente con le ordinarie modalità INAIL; il secondo acconto è pagato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo; il conguaglio è corrisposto entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello di erogazione del primo acconto.

Finanziamento del Fondo

L'onere a carico dello Stato è fissato in 30 milioni di euro per il 2008 e il 2009 e in 22 milioni di euro dal 2010. Il finanziamento complessivo risulta pari a 40 milioni di euro per il 2008 e 2009, e a 29.333.000 euro dal 2010 in poi, di cui 30 milioni/22 milioni a carico dello Stato e 10 milioni/7.333.000 a carico delle imprese, a seconda del periodo considerato.

Addizionale a carico delle imprese e soggetti obbligati

Gli oneri a carico delle imprese sono coperti da un'addizionale sui premi assicurativi. Sono tenute al versamento le imprese assicurate INAIL e IPSEMA individuate in base alle attività che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto, secondo criteri di mutualità e con almeno 2.000 lavoratori. Per il settore marittimo del soppresso IPSEMA l'addizionale si applica alle categorie di naviglio Trasporto Passeggeri e Concessionari di Bordo, Trasporto Merci Nazionale e Internazionale (codici 11, 20, 21, 30 e 31). L'addizionale si applica anche ai premi evasi, ai premi liquidati d'ufficio, ai premi anticipati per inizio attività o variazione delle lavorazioni e, in caso di omesso o tardivo versamento, opera il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, oltre all'esazione coattiva.

Voci di tariffa interessate

Per l'INAIL l'addizionale riguarda solo i premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa indicate dal Regolamento. Le voci sono specificate separatamente per gestione Artigianato, Industria, Terziario e Altre attività. La circolare richiama espressamente le tariffe approvate con D.M. 12 dicembre 2000 come base di individuazione delle imprese obbligate.

Misure dell'addizionale

Il Regolamento fissa le seguenti aliquote: per il 2008 e 2009 1,44% sui premi INAIL e 0,03% sui premi ex IPSEMA; dal 2010 1,07% sui premi INAIL e 0,02% sui premi ex IPSEMA. Per gli anni successivi al 2010 le misure possono essere modificate con decreto ministeriale entro il 30 novembre di ogni anno, insieme ai criteri di individuazione delle imprese tenute al versamento.

Applicazione pratica dell'addizionale

Per il 2008, 2009 e 2010 l'addizionale sarà richiesta con specifiche comunicazioni gestite centralmente e pagata con le ordinarie modalità previste per datori di lavoro e imprese di armamento. Per l'anno 2011 l'INAIL richiederà il pagamento dell'integrazione della rata di premio; la regolazione avverrà in sede di autoliquidazione 2012. Dal 2012 l'addizionale sarà versata direttamente con l'autoliquidazione annuale dei premi, in ragione del suo carattere strutturale.

Comitato amministratore del Fondo

Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato amministratore, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, che si avvale delle strutture INAIL. Il Comitato è composto da 16 membri: rappresentanti dei Ministeri del lavoro e dell'economia, dell'INAIL, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative e delle associazioni delle vittime dell'amianto. Tra i compiti rientrano la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'adozione del regolamento di funzionamento entro due mesi dall'insediamento, la partecipazione alla determinazione e variazione della prestazione aggiuntiva e la vigilanza su addizionale, erogazioni e andamento della gestione.

Ricorsi avverso la prestazione aggiuntiva

Il Regolamento consente il ricorso solo per due ipotesi: mancata erogazione della prestazione aggiuntiva oppure errata misura corrisposta. Non è consentito contestare, in tale sede, gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione principale, come rendita, grado di inabilità, riconoscimento della patologia o nesso causale, che restano soggetti ai rimedi ordinari previsti dal Testo Unico. Il ricorso deve essere motivato, corredato di documentazione, e può essere spedito con raccomandata A/R o presentato alle Strutture territoriali.

Termini per i ricorsi e decorrenza

Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni. Per la mancata erogazione decorre dalla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento; per l'errata misura decorre dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di pagamento. In fase di prima applicazione, gli interessati devono considerare l'effettivo avvio dei pagamenti, che sarà comunicato dall'Istituto sul sito internet o con altre modalità.

Prescrizione e avvio operativo

Il diritto alla prestazione aggiuntiva si prescrive in dieci anni ai sensi dell'art. 2946 c.c.; il termine decorre, per le rendite già costituite, dal 13 aprile 2011, mentre per le rendite costituite successivamente dalla data di costituzione della rendita. Il diritto a ottenere una diversa misura di acconti, conguagli o altri importi si prescrive in cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di pagamento. La circolare segnala inoltre che sono in corso implementazioni procedurali e che i primi pagamenti riguarderanno gli anni 2008 e 2009, una volta trasferite le risorse statali.

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