L.R. Campania 38/2016
Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale. [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Campania n. 38/2016 apporta modifiche puntuali a numerose leggi regionali su sanità, rifiuti, bonifiche, fuoco prescritto, diritto allo studio, sicurezza sul lavoro, turismo, società partecipate, ambiente e trasporto pubblico locale. Introduce anche misure di semplificazione amministrativa e razionalizzazione di enti regionali. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione; alcune misure hanno termini specifici (es. 31 gennaio 2017, 31 dicembre 2017, 90 giorni).
Ulteriori disposizioni di razionalizzazione, semplificazione e adeguamento della normativa regionale campana
Ulteriori disposizioni di razionalizzazione, semplificazione e adeguamento della normativa regionale campana
La legge interviene in modo trasversale su varie discipline regionali della Campania, con finalità di razionalizzazione normativa, semplificazione amministrativa, contenimento dei costi e adeguamento a fonti statali ed europee. Molte disposizioni operano tramite modifiche testuali ad altre leggi regionali; il testo risultante disciplina settori diversi, dalla sanità ai rifiuti, dal turismo all’ambiente e ai trasporti.
Razionalizzazione di funzioni, enti e procedure
La legge introduce o aggiorna meccanismi di semplificazione e riordino in più ambiti. Per i Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni del Genio civile, è prevista la possibilità di rinuncia motivata al trasferimento entro il medesimo termine previsto per la richiesta iniziale; dopo l’efficacia della rinuncia, non è possibile ripresentare istanza per cinque anni. In materia sanitaria, la copertura di incarichi in istituzioni a strutture complesse avviene mediante procedura valutativa comparativa previo interpello.
Rifiuti e pianificazione impiantistica
La disciplina regionale sui rifiuti viene aggiornata eliminando il riferimento al termine “entro il 2020” e sostituendolo con il rinvio ai termini stabiliti dalla normativa vigente. Nelle aree del PTR classificate come sistemi a dominante naturalistica non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento, trattamento o recupero di rifiuti, salvo specifiche eccezioni: trattamento aerobico della frazione organica, compostaggio di comunità a servizio dei Comuni, impianti per l’autodemolizione, centri di raccolta e impianti di recupero inerti da costruzione. È inoltre vietato autorizzare l’avvio o l’ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico dei rifiuti solidi urbani non conformi al nuovo piano regionale.
Bonifiche e poteri espropriativi
Per il piano regionale delle bonifiche è prevista la possibilità di aggiornamento per includere nuovi siti e programmarne gli interventi secondo criteri di priorità. In tale sede possono essere individuati i siti per i quali i soggetti attuatori assumono le funzioni di autorità espropriante, in caso di inerzia dei responsabili intimati. L’approvazione dei progetti definitivi degli interventi di bonifica comporta la dichiarazione di pubblica utilità e l’applicazione della procedura espropriativa; nell’indennità di esproprio si detrae il costo degli interventi di bonifica. Per l’attuazione del piano o di azioni connesse alle emergenze ambientali e industriali, la Regione si avvale prioritariamente di enti, istituti accademici e di ricerca, agenzie pubbliche e società interamente pubbliche.
Fuoco prescritto e limiti procedurali
La disciplina del fuoco prescritto viene coordinata con la legge sul procedimento amministrativo. Restano fermi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e le ipotesi di esclusione previste dall’articolo 19 della legge 241/1990. Sono richiamati anche i poteri di intervento dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 3, e il regime sanzionatorio della medesima legge, oltre agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.
Diritto allo studio universitario e altre misure settoriali
Per il diritto allo studio universitario, la mancata provvista da parte del soggetto competente va verificata entro il 31 maggio di ciascun anno. In materia di sicurezza sul lavoro, vengono ampliate le funzioni degli organismi paritetici di settore, anche per l’informazione nei cantieri edili, e si valorizzano certificazioni e asseverazioni nell’ambito della gestione della sicurezza aziendale.
Sanatoria edilizia e fauna selvatica
Il termine per la sanatoria degli abusi edilizi è prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017. In materia di fauna selvatica e caccia, è introdotto il divieto di nominare nelle commissioni gli amministratori e consiglieri degli enti locali in carica nel territorio competente; se nominati, decadono.
Turismo e Agenzia regionale
L’Agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali viene ricondotta alle sole funzioni di promozione turistica, con soppressione dei riferimenti ai beni culturali nelle relative norme organizzative. La Giunta regionale deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, adeguare se necessario lo statuto dell’Agenzia.
Semplificazione amministrativa e digitalizzazione
La Regione deve integrare il programma di semplificazione con azioni di individuazione delle aree regolatorie ad alto impatto, mappatura degli obblighi informativi inutili, individuazione delle buone prassi, criteri di misurazione dell’impatto burocratico e sportelli a burocrazia zero per le persone disabili. Viene inoltre promossa l’adozione dello sportello unico per l’edilizia telematico nei Comuni e la digitalizzazione del patrimonio librario e documentario.
Società partecipate e contenimento della spesa
È imposto l’aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate entro il 31 gennaio 2017, con previsione di razionalizzazione delle società ambientali regionali e delle altre attività analoghe. Il piano deve puntare a una società in house del polo ambientale, garantire continuità operativa, solidità patrimoniale, efficienza, tutela occupazionale e adeguamenti statutari per le figure direttive. È altresì abrogata una disposizione della legge regionale sulla finanza regionale.
ARPAC, AcAMIR e soppressione di ARCADIS
La legge adegua l’ordinamento dell’ARPAC al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e ne amplia i compiti, includendo monitoraggi, archiviazione dei dati, supporto tecnico agli uffici regionali e supporto in materia AIA e AUA. L’agenzia per la mobilità assume la nuova denominazione di AcAMIR e viene rafforzata nelle funzioni su mobilità, infrastrutture e reti, inclusa la rete viaria regionale. ARCADIS è soppressa a decorrere dal provvedimento di trasferimento previsto dalla legge; la Giunta deve ricognire entro 30 giorni attività, risorse e rapporti giuridici e, entro i 90 giorni successivi, ridefinire dotazioni organiche e trasferimenti di funzioni e personale. La delibera può anche assegnare iniziative e progetti ad altri enti o soggetti pubblici.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Alcune modifiche operano con termini specifici già indicati dalla legge stessa; il testo consolidato riflette anche gli aggiornamenti successivi del 2017.
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