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Interpello

Risposta n. 121 del 24/04/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Articolo 162-bis, comma 1, lettera c), del TUIR. Società gestione portafoglio finanziario

Il quesito

Se la ALFA S.r.l., che svolge esclusivamente gestione di un portafoglio proprio composto principalmente da ETC, debba essere qualificata fiscalmente come società industriale/commerciale o come società di partecipazione finanziaria/non finanziaria ai sensi dell'art.162-bis TUIR (con i conseguenti obblighi di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari e ai fini FATCA/CRS) e quale sia il corretto trattamento fiscale e di valutazione (in particolare rispetto agli ETC e alla possibile valutazione al fair value in caso di perdita dello status di micro impresa).

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene di non rientrare nelle fattispecie dell'art.162-bis (quindi di determinare IRES/IRAP come società non di partecipazione e di non essere soggetto agli obblighi di comunicazione all'archivio e FATCA/CRS), propone la valutazione dei titoli secondo art.94 TUIR richiamando art.92 (criterio FIFO) e sostiene che, se in futuro non sarà più micro impresa, potrà applicare la valutazione al fair value ex art.112 TUIR con rilevanza fiscale delle variazioni di fine esercizio.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene, sulla base degli elementi acquisiti, che ALFA non rientri nelle tipologie di cui all'art.162-bis (portafoglio composto unicamente da ETC emessi da veicolo su commodity) e dunque deve determinare IRES/IRAP come società diversa dalle società di partecipazione. Sul piano informativo, pur essendo operatore finanziario ai sensi di MiFID2 la società è tenuta alla comunicazione PEC e iscrizione nel REI ma, alla luce dell'attività svolta (negoziazione per conto proprio senza rapporti con terzi), non deve effettuare la comunicazione prevista dall'art.7, comma 6, del DPR n.605/1973 né risultano sussistere obblighi FATCA/CRS salvo diversa qualificazione. Quanto alla valutazione, assumendo che si tratti di strumenti non di copertura e che l'istante sia micro impresa, i componenti derivanti dalla valutazione a fine esercizio concorrono al reddito ai sensi dell'art.112 TUIR (con i limiti di deducibilità previsti) e i realizzi si imputano ai sensi dell'art.83; per l'IRAP le variazioni e i realizzi sono rilevanti. Il terzo quesito, ipotetico (futura perdita dello status di micro impresa), è ritenuto inammissibile. Il parere è reso con riserva sulla veridicità degli elementi forniti.

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