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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 13 gennaio 2022 - Ministero dell'economia e delle finanze

Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonchè forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia.

Decreti del MEFCod. G.U. 22A01127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina l’iscrizione nella sezione speciale del registro OAM dei prestatori di servizi relativi alle valute virtuali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale operanti in Italia. Definisce comunicazioni e documenti richiesti, termini di iscrizione e aggiornamento, trasmissione trimestrale dei dati sulle operazioni e cooperazione con le forze di polizia. Gli operatori già attivi devono comunicare entro 60 giorni dall’avvio della sezione; l’OAM deve avviarla entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

Iscrizione e obblighi informativi per operatori di valute virtuali e portafogli digitali

Iscrizione degli operatori di valute virtuali e portafogli digitali

Il decreto stabilisce le modalità di iscrizione e gli obblighi informativi per chi presta professionalmente in Italia servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o servizi di portafoglio digitale. La comunicazione all’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) alimenta la sezione speciale del registro e costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività sul territorio nazionale.

Soggetti e servizi interessati

Sono prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale le persone fisiche e gli altri soggetti che, a titolo professionale e anche online, forniscono servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio o alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione in valute aventi corso legale o in altre rappresentazioni digitali di valore. Rientrano nella definizione anche emissione, offerta, trasferimento, compensazione e altri servizi funzionali all’acquisizione, negoziazione o intermediazione nello scambio.

Sono prestatori di servizi di portafoglio digitale i soggetti che custodiscono professionalmente, anche online, chiavi crittografiche private per conto dei clienti, allo scopo di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali. Per valuta virtuale si intende una rappresentazione digitale di valore non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio o per investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

L’esercizio in Italia di tali attività è riservato ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro e in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 141/2010.

Comunicazione e iscrizione al registro

La comunicazione è effettuata telematicamente tramite l’area privata del portale OAM, previa registrazione secondo le modalità tecniche stabilite dall’OAM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Deve indicare, in relazione alla persona fisica o al soggetto diverso da persona fisica:

  • i dati identificativi, fiscali e di residenza o sede, nonché gli estremi del documento d’identificazione; per i soggetti con sede legale in un altro Stato UE, anche la sede della stabile organizzazione in Italia;
  • per gli enti, i dati identificativi del legale rappresentante;
  • un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni con l’OAM;
  • la tipologia di attività e di servizio prestato, secondo le categorie dell’allegato 2;
  • le modalità di svolgimento del servizio, inclusi numero e indirizzo dei punti fisici e degli eventuali ATM, oppure l’indirizzo web dell’operatività online.

Alla comunicazione si allegano la copia del documento d’identificazione del dichiarante e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, quella del legale rappresentante e una visura camerale aggiornata. Le variazioni dei dati comunicati devono essere trasmesse all’OAM entro 15 giorni, con le stesse modalità telematiche.

L’OAM verifica regolarità e completezza e decide sull’iscrizione entro 15 giorni dalla ricezione. Il termine può essere sospeso una sola volta, per non più di 10 giorni, per richiedere integrazioni: l’interessato deve trasmetterle entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso. Se non provvede, la comunicazione è considerata non pervenuta e l’iscrizione è negata con comunicazione motivata; resta possibile presentare una nuova comunicazione.

Avvio della sezione e regime per gli operatori già attivi

L’OAM deve avviare la gestione della sezione speciale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Gli operatori già attivi in Italia alla data di avvio, se in possesso dei requisiti prescritti, devono comunicare i propri dati entro 60 giorni. Se non rispettano il termine, l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’attività esercitata è considerata abusiva.

Gli operatori già attivi che presentano la comunicazione nei termini possono continuare l’attività fino alla scadenza dei termini previsti per la decisione dell’OAM, compreso l’eventuale periodo di sospensione per integrazioni. Per gli operatori che intendono iniziare l’attività dopo l’avvio della sezione, la comunicazione e l’iscrizione costituiscono condizione per operare legalmente in Italia.

Contenuto e gestione della sezione speciale

L’OAM cura la chiarezza, la completezza e l’accessibilità al pubblico dei dati iscritti. La sezione riporta:

  • nome e cognome del prestatore persona fisica oppure denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione in Italia;
  • codice fiscale o partita IVA, ove assegnati;
  • tipologia del servizio prestato;
  • indirizzi dei punti fisici, compresi gli eventuali ATM, e/o indirizzo web del servizio.

Sono annotate anche le successive variazioni. L’OAM dispone dei poteri di sospensione e cancellazione previsti dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 141/2010. Per la determinazione del contributo a copertura dei costi di tenuta della sezione si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 2015 e gli atti tecnici adottati dall’OAM.

Trasmissione dei dati sulle operazioni

I prestatori trasmettono telematicamente all’OAM i dati relativi alle operazioni effettuate in Italia, comprendenti i dati identificativi del cliente e i dati sintetici dell’operatività complessiva del singolo prestatore per ciascun cliente, secondo quanto indicato nell’allegato 1.

La trasmissione ha cadenza trimestrale e deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Le modalità tecniche sono definite dall’OAM con propri atti attuativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. L’OAM conserva i dati trasmessi per 10 anni e predispone sistemi idonei di salvataggio, sicurezza e recupero.

Cooperazione istituzionale e attività abusiva

L’OAM trasmette semestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione con dati aggregati sul numero dei prestatori comunicanti, sulle tipologie di servizi, sulle comunicazioni non integrate e sui casi rilevati di esercizio abusivo, oltre ai dati aggregati sulle operazioni.

Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e le forze di polizia individuate dalla legge possono richiedere all’OAM informazioni sui prestatori, anche in caso di comunicazioni non integrate, nonché i dati sulle operazioni. L’OAM li trasmette tempestivamente. Se tali organi rilevano l’esercizio abusivo dei servizi in Italia, accertano e contestano la violazione secondo le modalità e i termini della legge n. 689/1981.

L’OAM collabora inoltre, su richiesta, con i soggetti indicati dall’articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 231/2007 e con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, fornendo le informazioni e la documentazione detenute nell’ambito della gestione del registro.

Protezione dei dati e copertura finanziaria

L’OAM è titolare del trattamento dei dati personali ricevuti con le comunicazioni e con i flussi informativi sulle operazioni. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, e comunque prima di iniziare il trattamento, deve adottare gli atti attuativi sentito il Garante, definendo misure tecniche e organizzative adeguate al rischio e alla sicurezza dei dati, inclusi i tempi massimi di conservazione dei dati personali.

L’attuazione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

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