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Messaggio

Messaggio numero 639 del 19-02-2025

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge n. 203/2024 (art. 19) introduce il comma 7-bis all'art. 26 del DLgs. 151/2015: se il lavoratore è assente ingiustificatamente oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza, oltre 15 giorni, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che può verificarne la veridicità. In tale ipotesi il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore con effetto immediato, salvo che il lavoratore provi l'impossibilità di comunicare i motivi per causa di forza maggiore o per fatto del datore. Se l'INL dichiara l'inefficacia della risoluzione il rapporto va ricostituito e il datore è tenuto agli adempimenti contributivi. Conseguenze: il lavoratore non ha diritto alla NASpI e, per i contratti a tempo indeterminato, non scatta il contributo per interruzione; le interruzioni devono essere comunicate in Uniemens con il codice "1Y" (efficace dal 12/01/2025).

Risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata (art. 26, comma 7-bis, DLgs. 151/2015) e istruzioni operative

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