Provvedimento del 01/03/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento adegua le regole sugli interpelli al nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia delle Entrate, sostituendo le strutture competenti con la Divisione Contribuenti, disciplinando un regime transitorio fino al 31 marzo 2018 e introducendo indirizzi unici PEC/PEL per l’invio delle istanze, inclusi interpelli sui nuovi investimenti, interpelli ex art. 24-bis TUIR e interpelli dei soggetti in adempimento collaborativo.
Regole procedurali per le istanze di interpello e aggiornamento degli indirizzi/strutture competenti
Provvedimento prot. 47688/2018 sulle regole procedurali degli interpelli
Il documento aggiorna la disciplina operativa delle istanze di interpello alla luce del nuovo assetto organizzativo degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate. Interviene inoltre sugli indirizzi di trasmissione delle istanze e sul regime transitorio per assicurare la continuità delle funzioni e il rispetto dei termini di risposta.
Ambito e finalità dell’intervento
Il provvedimento si riferisce alle istanze di interpello presentate ai sensi:
- dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente);
- dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
- dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
- ai fini dell’applicazione dell’articolo 24-bis del DPR 31 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
La finalità dichiarata è quella di riallineare i riferimenti organizzativi alle nuove strutture interne dell’Agenzia e di concentrare nella Divisione Contribuenti la ricezione degli interpelli per gli uffici centrali.
Modifiche ai precedenti provvedimenti
Il documento apporta modifiche puntuali a quattro precedenti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sostituendo le denominazioni degli uffici competenti con quelle della nuova organizzazione.
In particolare:
- nel provvedimento prot. n. 27 del 4 gennaio 2016, le competenze attribuite alla Direzione Centrale Normativa, alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare e alla generica “Direzione Centrale competente” sono sostituite da “Divisione Contribuenti”;
- nel provvedimento prot. n. 47060 dell’8 marzo 2017, i riferimenti alla Direzione Centrale Accertamento sono sostituiti da “Divisione Contribuenti”;
- nel provvedimento prot. n. 77220 del 20 maggio 2016, relativo agli interpelli sui nuovi investimenti, i riferimenti alla Direzione Centrale Normativa, all’Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti e alla Direzione Centrale Accertamento sono sostituiti rispettivamente con “Divisione Contribuenti” e con “Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti - Settore Strategie per la Compliance e per l’attrazione degli investimenti - Ufficio Adempimento Collaborativo”;
- nel provvedimento prot. n. 54237 del 14 aprile 2016, il riferimento alla Direzione Centrale Accertamento è sostituito dalla medesima articolazione della Divisione Contribuenti dedicata all’adempimento collaborativo.
Regime transitorio
Per garantire il passaggio al nuovo modello organizzativo senza interruzioni e nel rispetto dei termini di risposta previsti dalla normativa, è stabilito che le risposte agli interpelli possano essere rese fino al 31 marzo 2018 anche:
- dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo;
- per gli interpelli concernenti i tributi richiamati nel punto 2.1, secondo periodo, del provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016, dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare della Divisione Servizi.
Indirizzi di trasmissione delle istanze
Il provvedimento unifica gli indirizzi di invio delle istanze, distinguendo per tipologia di soggetto e di interpello.
PEC unica per le direzioni centrali e per specifiche categorie di contribuenti
L’indirizzo PEC previsto nell’Allegato A del provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016 è sostituito dall’indirizzo unico:
A questo indirizzo trasmettono le istanze anche:
- le persone fisiche non residenti che possiedono i requisiti dell’articolo 24-bis del TUIR;
- i soggetti che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti.
PEL unica per i non residenti senza domiciliatario
Gli indirizzi di posta elettronica libera previsti nell’Allegato A del provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016 sono sostituiti dall’indirizzo unico:
Allo stesso indirizzo inviano le istanze anche:
- le persone fisiche non residenti che possiedono i requisiti dell’articolo 24-bis del TUIR;
- i soggetti che presentano istanze di interpello sui nuovi investimenti e non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.
Istanze degli soggetti in adempimento collaborativo
I soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo trasmettono:
- le istanze di interpello abbreviato;
- le istanze di interpello sui nuovi investimenti
all’indirizzo di posta elettronica certificata della Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Grandi Contribuenti, Settore Strategie per la compliance e per l’attrazione degli investimenti - Ufficio Adempimento Collaborativo, come indicato nelle istruzioni del modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo”.
Decorrenza
Le disposizioni del provvedimento entrano in vigore dalla data di pubblicazione. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni e contesto organizzativo
Il testo spiega che il provvedimento discende dal riassetto interno degli uffici centrali dell’Agenzia, definito con atto del Direttore n. 245401 del 3 novembre 2017 e reso operativo con atto n. 36936 del 13 febbraio 2018.
La nuova impostazione individua nella Divisione Contribuenti la struttura unica per la ricezione degli interpelli degli uffici centrali, inclusi quelli presentati:
- dalle Amministrazioni centrali dello Stato;
- dagli Enti pubblici a rilevanza nazionale;
- dai soggetti di più rilevante dimensione;
- dai soggetti non residenti;
- dalle Direzioni regionali per la pubblicazione della risposta ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge n. 212 del 2000;
- dalle Direzioni regionali nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 66, 67, comma 1, e 68, comma 1;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate, articoli 5, comma 1, e 6, comma 1;
- legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 11;
- decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 24-bis;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
- decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
- provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 27 del 4 gennaio 2016, n. 47060 dell’8 marzo 2017, n. 77220 del 20 maggio 2016 e n. 54237 del 14 aprile 2016.
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