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Provvedimento

Provvedimento del 14/09/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce come utilizzare il credito d’imposta per l’occupazione stabile nel Mezzogiorno: fruizione esclusiva in compensazione con F24, tramite gli agenti della riscossione e nei limiti comunicati dalle Regioni. L’allegato stabilisce inoltre le specifiche tecniche del flusso informativo tra Regioni e Agenzia delle entrate, con record di concessione, revoca e chiusura, codici identificativi, controlli e regole di trasmissione.

Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno: modalità e termini di fruizione in compensazione

Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno: modalità di fruizione e flussi informativi

Il documento definisce le modalità e i termini di utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Il provvedimento disciplina sia la fruizione del beneficio in compensazione, sia il flusso informativo che le Regioni devono trasmettere all’Agenzia delle entrate per consentire i controlli sulle compensazioni.

Quadro normativo e finalità

Il credito d’imposta è rivolto ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore del decreto-legge n. 70 del 2011, aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato assumendo, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori qualificati come "svantaggiati" o "molto svantaggiati" dal Regolamento (CE) n. 800/2008.

L’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 70 del 2011 demanda a un decreto interministeriale la definizione dei limiti di finanziamento e delle modalità applicative, mentre il comma 8-bis affida a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per la fruizione:

  • saranno istituiti, con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate, uno o più codici da indicare nel modello F24;
  • il modello F24 deve essere presentato esclusivamente all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale, ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;
  • l’utilizzo è consentito nei limiti degli importi comunicati dalle Regioni all’Agenzia delle entrate.

Il credito può essere utilizzato a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell’istanza prevista dall’articolo 5 del decreto interministeriale 24 maggio 2012.

Ruolo delle Regioni e comunicazioni all’Agenzia

Dopo aver formato la graduatoria definitiva prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto 24 maggio 2012, e prima di comunicare ai beneficiari l’accoglimento delle istanze, ciascuna Regione deve trasmettere all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi al credito con i relativi importi concessi.

La trasmissione deve avvenire:

  • tramite apposito flusso informativo;
  • attraverso il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO;
  • secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Le revoche dei benefici concessi devono essere comunicate dalle Regioni all’Agenzia con le stesse modalità.

La mancata conformità dei dati alle specifiche tecniche comporta lo scarto dei dati non conformi; nella disciplina tecnica allegata, lo scarto riguarda le sole posizioni errate, con necessità di ritrasmettere quelle scartate.

Specifiche tecniche del flusso informativo

L’allegato descrive il flusso informativo tra Regioni e Agenzia delle entrate relativo ai crediti concessi e alle eventuali revoche.

Il flusso contiene:

  • l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito;
  • gli importi concessi;
  • la data dalla quale il credito può essere utilizzato in compensazione;
  • eventuali revoche del credito.

La data di validità del credito indicata nel flusso deve essere maggiore di almeno cinque giorni lavorativi rispetto alla data di invio del flusso informativo.

Le Regioni devono attribuire a ciascun credito un codice univoco nel formato RRAANNNNNN, dove:

  • RR = codice regione;
  • AA = anno di accoglimento dell’istanza, coincidente con le ultime due cifre dell’anno della data di accoglimento;
  • NNNNNN = numero cronologico attribuito univocamente dalla singola Regione nell’ambito dell’anno di accoglimento.

In caso di revoca parziale, la Regione deve trasmettere una revoca totale e poi un nuovo flusso con il beneficio residuo effettivo spettante.

Controlli e utilizzo operativo

Dopo ogni trasmissione, l’Agenzia mette a disposizione delle Regioni, tramite SIATELv2.0-PUNTOFISCO, un file con:

  • i dati ricevuti;
  • l’esito dei controlli di congruenza rispetto alle specifiche tecniche;
  • in caso di esito positivo, le informazioni relative al conto fiscale del beneficiario.

L’Agenzia, ricevuti i dati dei soggetti ammessi e degli importi spettanti, nonché le revoche, comunica tali informazioni agli agenti della riscossione, affinché possano verificare che ciascun soggetto utilizzi il credito entro il limite massimo concesso.

Struttura del file e regole generali

Ogni record del file ha lunghezza fissa di 100 caratteri. Ogni file non può contenere più di 10.000 record.

I tipi record previsti sono:

  • A: inizio fornitura;
  • C: dettaglio credito concesso;
  • R: revoca credito;
  • Z: fine fornitura.

All’interno del file, delimitato dal record di testa A e dal record di coda Z, i record sono ordinati per codice identificativo del credito. In particolare, sono previsti prima i record di tipo C e poi i record di tipo R, se presenti.

Regole generali:

  • i campi numerici sono allineati a destra e riempiti con zeri;
  • i campi alfanumerici sono allineati a sinistra e riempiti con spazi;
  • tutti gli importi sono espressi in centesimi di euro.

Record di inizio fornitura A

Il record A contiene i dati identificativi della fornitura.

Elementi principali:

  • tipo record fisso A;
  • codice Regione, con valori previsti per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • codice catalogo fisso CO841;
  • data di fornitura in formato aaaammgg, non superiore alla data di spedizione;
  • progressivo fornitura, pari a 000001 per il primo flusso riferito a una data di creazione e incrementato per i flussi successivi della stessa data;
  • filler e campo ad uso interno con valore fisso A.

Record C – dettaglio credito concesso

Il record C riporta i dati del credito concesso a ciascun contribuente titolare di conto fiscale.

Contiene:

  • tipo record fisso C;
  • estremi identificativi del credito nel formato RRAANNNNNN;
  • codice fiscale del beneficiario, formalmente valido ed esistente in Anagrafe Tributaria; se numerico, allineato a sinistra con spazi a destra;
  • data di presentazione dell’istanza, anteriore alla data di fornitura;
  • data di accoglimento dell’istanza, anteriore alla data di fornitura e successiva alla presentazione;
  • importo concesso dalla Regione;
  • data di validità del credito, da cui è possibile l’utilizzo in compensazione tramite F24 presso l’agente della riscossione, successiva alla data di accoglimento e di almeno cinque giorni lavorativi antecedente la trasmissione del flusso;
  • filler e campo interno con valore fisso A.

Record R – revoca del credito

Il record R riporta le informazioni di revoca del diritto al credito d’imposta.

Contiene:

  • tipo record fisso R;
  • estremi identificativi del credito nel formato RRAANNNNNN;
  • codice fiscale del beneficiario, formalmente valido ed esistente in Anagrafe Tributaria;
  • data di presentazione dell’istanza, anteriore alla data di fornitura;
  • data di revoca, successiva alla data di accoglimento comunicata nel relativo record A precedentemente trasmesso;
  • filler e campo interno con valore fisso A.

Record Z – fine fornitura

Il record Z chiude la fornitura e riepiloga i dati del flusso.

Indica:

  • tipo record fisso Z;
  • codice Regione, coincidente con quello del record A;
  • codice catalogo, coincidente con quello del record A;
  • data di fornitura, coincidente con quella del record A;
  • progressivo fornitura, coincidente con quello del record A;
  • numero totale dei record presenti nella fornitura, inclusi inizio e fine;
  • numero dei record di tipo C;
  • numero dei record di tipo R;
  • filler e campo interno con valore fisso A.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 2;
  • decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, articolo 59;
  • decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, articolo 3, comma 16-ter;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • decreto interministeriale 24 maggio 2012;
  • decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

Pubblicazione ed efficacia

È previsto che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tenga luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 14 settembre 2012.

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