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Legge

LEGGE 13 giugno 2023, n. 83

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Normativa italiana23G00087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ratifica l’Accordo del 23 dicembre 2020 sull’imposizione dei frontalieri e il Protocollo modificativo della Convenzione contro le doppie imposizioni. Disciplina il prelievo alla fonte, il regime transitorio per determinati frontalieri italiani, agevolazioni fiscali e NASpI, compensazioni ai comuni di confine e fondi per i territori frontalieri. Alcune misure decorrono dal periodo d’imposta successivo all’entrata in vigore dell’Accordo; il regime transitorio fiscale e la relativa compensazione cantonale arrivano agli anni fiscali 2033.

Ratifica dell’Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri e misure fiscali, previdenziali e finanziarie connesse

Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri

La legge autorizza la ratifica dell’Accordo del 23 dicembre 2020 sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, e del Protocollo che modifica la Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976 contro le doppie imposizioni. L’esecuzione degli accordi decorre dalla loro entrata in vigore secondo le rispettive clausole. L’Accordo si applica dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello della sua entrata in vigore e sostituisce quello del 3 ottobre 1974 quando diviene efficace; fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni del precedente accordo.

Ambito e definizione di lavoratore frontaliere

Sono interessate le persone fisiche residenti in uno Stato contraente che lavorano come dipendenti nell’area di frontiera dell’altro Stato. L’area italiana comprende Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano; quella svizzera i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. È frontaliere chi:

  • è fiscalmente residente in un comune il cui territorio è, interamente o in parte, entro 20 km dal confine con l’altro Stato;
  • lavora nell’area di frontiera dell’altro Stato per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa;
  • in linea di principio, rientra quotidianamente al domicilio principale nello Stato di residenza.

Le autorità competenti possono concordare le modalità applicative dei requisiti di residenza e rientro. Il Protocollo aggiuntivo ammette, per motivi professionali e salvo diversa decisione delle autorità, fino a 45 giorni per anno civile senza rientro quotidiano; ferie e malattia non si computano nel limite. Gli Stati si consultano periodicamente sull’eventuale necessità di modificare le regole in materia di telelavoro.

Imposizione dei redditi e doppia imposizione

Salari, stipendi e remunerazioni analoghe dei frontalieri sono imponibili nello Stato in cui si svolge il lavoro, mediante ritenuta alla fonte. L’imposta applicata dallo Stato di lavoro non può superare l’80 per cento dell’imposta risultante dall’applicazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche dovute nel luogo di lavoro, comprese quelle locali. Lo Stato di residenza assoggetta a imposizione il reddito ed elimina la doppia imposizione secondo la Convenzione del 1976. Per i frontalieri residenti in Italia, il carico fiscale complessivo non può essere inferiore a quello che sarebbe derivato dall’accordo del 1974.

La Svizzera, per eliminare la doppia imposizione sui frontalieri residenti nel proprio territorio, considera le imposte prelevate in Italia riducendo di quattro quinti il reddito lordo rilevante. È vietato assoggettare i frontalieri a un’imposizione diversa o più onerosa rispetto agli altri frontalieri individuati dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone, o a trattamenti discriminatori fondati, tra l’altro, sulla durata del soggiorno o sulla frequenza dei rientri.

Regime transitorio per i frontalieri italiani in Svizzera

Restano imponibili soltanto in Svizzera i salari e le remunerazioni dei residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore dell’Accordo, lavorano nell’area di frontiera svizzera, oppure vi hanno lavorato in un periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e tale data, per un datore di lavoro svizzero, una stabile organizzazione o una base fissa. Il Protocollo chiarisce che il regime può continuare anche in caso di interruzioni del rapporto o cambi di datore di lavoro, purché persistano i requisiti di frontaliere e l’attività sia svolta nell’area svizzera per un datore di lavoro o una struttura ivi situati. Le condizioni sono considerate soddisfatte quando il datore abbia versato le ritenute o effettuato la comunicazione all’autorità fiscale cantonale.

Le controversie sull’accesso al regime transitorio possono essere sottoposte, su richiesta del contribuente, alla procedura amichevole. Per tali lavoratori non si applica lo scambio di informazioni previsto dall’articolo 7 dell’Accordo.

Misure fiscali e previdenziali per i frontalieri italiani

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo:

  • il limite di reddito previsto dall’articolo 1, comma 175, della legge n. 147/2013 è fissato a 10.000 euro;
  • sono deducibili dal reddito complessivo, per l’importo risultante da idonea documentazione, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria a carico dei frontalieri in base a disposizioni contrattuali e versati agli enti previdenziali dello Stato di lavoro;
  • sono esclusi dalla base imponibile IRPEF gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti previdenziali dello Stato in cui il frontaliere lavora.

Per la NASpI dei frontalieri definiti dall’Accordo, in deroga all’articolo 4 del decreto legislativo n. 22/2015, nei primi tre mesi l’importo è pari alla prestazione di disoccupazione erogabile secondo la legislazione svizzera, secondo le modalità dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 883/2004. La regola non si applica se la NASpI risulta comunque superiore all’indennità svizzera. La contribuzione figurativa è riconosciuta secondo l’articolo 12 del decreto legislativo n. 22/2015, calcolandola come se la NASpI fosse stata erogata secondo l’articolo 4 dello stesso decreto. Per il 2023 è prevista una compensazione finanziaria di 5,35 milioni di euro per gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto; le amministrazioni attuano la misura, per il resto, senza nuovi o maggiori oneri.

Redditi da lavoro in Italia dei frontalieri residenti in Svizzera

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell’Accordo, l’imposta netta IRPEF e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi da lavoro dipendente svolto in Italia da frontalieri residenti in Svizzera sono ridotte del 20 per cento, tenuto conto del punto 2 del Protocollo aggiuntivo. Le riduzioni sono riportate nella certificazione unica e spettano negli importi determinati dal sostituto d’imposta anche se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi.

Scambio di informazioni e cooperazione amministrativa

Lo Stato in cui si svolge il lavoro trasmette annualmente, in formato elettronico entro il 20 marzo dell’anno successivo, le informazioni fiscali sui frontalieri. I dati comprendono generalità, data di nascita, residenza, luogo di nascita per i residenti in Italia o luogo di attinenza per quelli in Svizzera, codice fiscale dello Stato di residenza, remunerazioni lorde, contributi sociali obbligatori, imposta trattenuta alla fonte e dati identificativi e fiscali del datore di lavoro. L’obbligo informativo riguarda anche determinate persone che svolgono un’attività dipendente nell’area di frontiera senza soddisfare i requisiti di residenza entro 20 km e di rientro quotidiano, secondo la definizione richiamata dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Le informazioni sono coperte da segreto e possono essere utilizzate per accertamento, riscossione, procedimenti e decisioni sui ricorsi fiscali; l’uso per altri fini è ammesso alle condizioni previste dall’Accordo e dalla legislazione di entrambi gli Stati. I dati sul datore di lavoro sono utilizzabili esclusivamente per l’imposizione delle remunerazioni dei lavoratori interessati. Le correzioni dovute a errori, comunicazioni tardive o periodi fiscali incompleti sono trasmesse entro il termine previsto per i dati dell’anno successivo. I Cantoni interessati trasmettono i dati dei residenti in Italia direttamente all’Agenzia delle entrate; quest’ultima invia alla Confederazione i dati dei residenti in Svizzera. Prima dell’entrata in vigore deve essere verificata l’operatività dello scambio.

Le autorità competenti cercano di risolvere le questioni interpretative e applicative mediante procedura amichevole. La Commissione mista, composta dalle autorità competenti o dai loro rappresentanti, si riunisce almeno una volta l’anno; su richiesta di uno Stato deve riunirsi entro tre mesi. Un contribuente che ritenga di subire un’imposizione non conforme può attivare la procedura prevista dalla Convenzione del 1976. La Commissione verifica inoltre l’applicazione dell’Accordo e, sulla base di dati statistici aggregati, la corrispondenza del gettito alle regole di ripartizione.

Compensazioni ai comuni italiani di confine

Per gli anni fiscali fino a quello che termina il 31 dicembre 2033, ciascuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa una compensazione a favore dei comuni italiani di confine per i frontalieri soggetti al regime transitorio. La quota di ciascun Cantone è pari al 40 per cento dell’ammontare lordo delle imposte sui salari e sulle remunerazioni analoghe pagate dai frontalieri italiani. Il versamento, in franchi svizzeri e in un’unica soluzione, è effettuato nel primo semestre dell’anno successivo sul conto presso la Tesoreria dello Stato intestato al MEF – Dipartimento del tesoro. I Cantoni forniscono alla Commissione mista dati statistici utili alla redistribuzione; i rappresentanti italiani riferiscono sull’impiego delle somme.

Contributi statali e risorse per i territori di frontiera

Durante il periodo transitorio dell’Accordo, ai comuni italiani di frontiera in cui risiedono i frontalieri spetta un contributo statale che, considerando anche i versamenti cantonali, assicura un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all’importo assicurato nel 2019 secondo l’accordo del 1974. Il medesimo livello è garantito anche dopo il periodo transitorio. A tal fine è istituito presso il MEF un fondo di 89 milioni di euro annui dal 2025.

Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni interessati, stabilisce termini e modalità di determinazione del contributo. Se il rapporto tra frontalieri e popolazione è utilizzato per l’attribuzione diretta delle risorse, il testo della legge indica un limite del 4 per cento per i comuni con più di 15.000 abitanti e del 3 per cento per quelli con meno di 15.000 abitanti. L’aggiornamento riportato nel testo, recato dal decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, dispone che tali percentuali siano interpretate come soglie minime: almeno il 4 per cento e almeno il 3 per cento, rispettivamente. Le somme possono essere impiegate per spese correnti entro il 50 per cento dell’importo; tale quota è destinata prioritariamente a iniziative per compensare gli effetti socio-economici di crisi aziendali nel territorio.

È inoltre istituito presso il MEF un Fondo per lo sviluppo economico e sociale, il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine e il sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei comuni frontalieri e occupati presso aziende ubicate negli stessi territori. Il sostegno può avvenire mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, per sostenere la competitività salariale e contrastare il rischio di desertificazione produttiva. La dotazione è: 1,66 milioni di euro nel 2025; 21,16 milioni nel 2026; 32,86 nel 2027; 44,76 nel 2028; 56,46 nel 2029; 68,06 nel 2030; 79,76 nel 2031; 91,66 nel 2032; 103,26 nel 2033; 115,06 nel 2034; 126,86 nel 2035; 102,96 nel 2036; 119,06 nel 2037; 135,36 nel 2038; 151,56 nel 2039; 167,66 nel 2040; 183,96 nel 2041; 200,06 nel 2042; 216,26 nel 2043; 232,46 nel 2044 e 221,46 milioni annui dal 2045. Un decreto interministeriale definisce finalità specifiche e criteri di riparto tra province, enti montani confinanti con la Svizzera e comuni italiani di frontiera, sentite le amministrazioni territoriali indicate dalla legge.

Telelavoro e posizione della Svizzera negli elenchi fiscali

In via temporanea, nelle more delle intese attuative in materia di telelavoro e comunque non oltre il 30 giugno 2023, per i lavoratori interessati dall’accordo del 1974 i giorni svolti in telelavoro nello Stato di residenza, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, si considerano effettuati nell’altro Stato. La disposizione ha efficacia dal 1° febbraio 2023.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto del MEF deve eliminare la Svizzera dall’elenco previsto dal decreto ministeriale 4 maggio 1999. La modifica produce effetti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto. Restano ferme, fino al periodo d’imposta in corso alla pubblicazione, le disposizioni nazionali allora applicabili e le attività di accertamento svolte in conformità a esse.

Tavolo interministeriale

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri, un tavolo con rappresentanti dei Ministeri del lavoro, dell’economia e degli affari esteri, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti. Il tavolo, coordinato dal Ministero del lavoro, discute proposte su sicurezza sociale, mercato del lavoro, dialogo sociale e cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Copertura finanziaria ed efficacia

Gli oneri delle misure fiscali e dei fondi sono coperti, secondo gli importi annuali stabiliti dalla legge, mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente per 1,6 milioni di euro nel 2024, riduzione delle quote di risorse riassegnabili ai sensi della legge n. 386/1975 per importi compresi tra 84,5 milioni nel 2025 e 40 milioni nel 2035, e utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disciplina della NASpI. Il MEF monitora le risorse ridotte e assume tempestivamente le iniziative previste dalla legge di contabilità in caso di scostamenti. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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