Ordinanza del 17/11/2020 n. 26109 - Corte di Cassazione
Accertamento - Accertamento con adesione - Impugnazione - Inammissibilità - Rimborso - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento a Z. Immobiliare Srl (estinta) per il 2004, poi definito con adesione dall'ex liquidatore M.M.; dopo il pagamento parziale M.M. chiese la revoca dell'adesione per difetto di legittimazione. La CTP e la CTR avevano accolto il contribuente, ma la Cassazione ha dichiarato il difetto di capacità processuale della società estinta, ritenendo però valido l'accertamento definito con adesione dall'ex socio/liquidatore e inammissibili le impugnazioni e le richieste di rimborso che costituirebbero una surrettizia impugnazione. Pertanto la sentenza impugnata è cassata e il ricorso del contribuente è rigettato; spese regolate in dispositivo.
Accertamento con adesione; impugnazione e rimborso inammissibili
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