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Interpello

Risposta n. 413 del 16/06/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il notaio sostiene che l'unificazione dei due compendi costituisce una comunione che produce effetti analoghi, seppur opposti, alla divisione; trattandosi di atto dichiarativo (le quote di fatto corrisponderebbero alle quote di diritto), ritiene applicabile l'imposta di registro all'1%.

atto di comunione

Il quesito

Il notaio chiede se, con la messa in comunione dei compendi immobiliari di proprietà esclusiva dei due coniugi (valori equivalenti) al fine di consentire disposizioni testamentarie efficaci nei confronti dei figli, sia applicabile l'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% prevista per gli atti di natura dichiarativa (art. 3, Tariffa, Parte I, TUR).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia concorda: il contratto di costituzione di comunione, nell'ipotesi in cui i valori dei compendi si equivalgano e le quote di fatto corrispondano alle quote di diritto, ha natura dichiarativa e deve essere assoggettato all'imposta di registro nella misura dell'1% (parere reso sulla base degli elementi forniti, assunti acriticamente).

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