LEGGE 10 ottobre 2005, n. 207
Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce la "Croce d'onore" per il personale militare e civile dello Stato e il personale funzionalmente dipendente dal Ministero della Difesa (compresa la Croce Rossa italiana) deceduto o portatore di invalidità permanente ≥80% a seguito di ferite riportate per atti di terrorismo o atti ostili all'estero durante operazioni autorizzate dal Parlamento (con esclusione dell'ipotesi di cui all'art.78 Cost.). L'onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente, può essere attribuita alla memoria ai congiunti e non pregiudica altre ricompense. Disposizioni applicabili agli eventi dal 1° dicembre 2001; spesa autorizzata di 7.000 euro a decorrere dal 2005.
Istituzione della Croce d'onore per personale deceduto o gravemente invalidato
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