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Messaggio

Messaggio numero 3595 del 13-10-2023

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Si chiarisce che per accedere al prepensionamento di cui all'art.37, comma 1, lett. b) della legge n.416/1981 è richiesta l'ammissione alla CIGS per la causale di cui all'art.25-bis, comma 3, lett. a) del d.lgs. n.148/2015 (reorganizzazione aziendale, durata non superiore a 24 mesi); sono escluse le causali lett. b) e c). Il decreto interministeriale n.100495/2017 richiede la permanenza in CIGS di almeno 3 mesi (almeno 90 giorni). Tuttavia, per tutela del legittimo affidamento dopo il trasferimento delle funzioni da INPGI a INPS, è prevista una deroga per chi, alla data del messaggio, abbia fruito di almeno 1 giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi e sia: a) cessato dal lavoro senza aver raggiunto i 90 giorni, oppure b) impossibilitato a completare i 90 giorni per esaurimento del periodo autorizzato; in tali casi le domande precedentemente respinte saranno riesaminate. Negli altri casi resta obbligatorio il requisito dei 90 giorni. Il Polo nazionale INPGI 1 avrà il supporto della Struttura territoriale competente.

Chiarimenti sulla permanenza minima in CIGS per il prepensionamento dei giornalisti

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