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Interpello

Risposta n. 392 del 24/07/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che la locazione turistica costituisce attività economica/paraalberghiera e, se accompagnata da servizi accessori e svolta nel rispetto della normativa regionale, i fabbricati vanno trattati come strumentali e l'IVA è detraibile; richiama ris. 18/E/2012 e giurisprudenza europea e nazionale.

Detrazione dell'IVA per l'acquisto di un immobile abitativo (cat. A/7) destinato a casa-vacanze/locazione turistica - Art. 19 DPR 633/1972

Il quesito

Se la Società può detrarre l'IVA pagata in sede di acquisto dell'immobile catastalmente abitativo destinato a locazione turistica (case vacanze), o se opera l'indetraibilità oggettiva prevista dall'art. 19-bis1, comma 1, lett. i).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia concorda: valutata acriticamente la fattispecie e fermo il rispetto della normativa regionale, le prestazioni di alloggio sono imponibili al 10% e l'IVA sugli acquisti afferenti è detraibile anche se l'immobile è catastalmente abitativo, purché la destinazione concreta e i servizi resi configurino attività turistico-ricettiva continuativa.

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