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Provvedimento

Provvedimento del 15/02/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati dei modelli 730/2017, dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché della scheda per l’otto, il cinque e il due per mille dell’IRPEF. Definisce anche le istruzioni operative per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, oltre alla conservazione elettronica delle annotazioni del modello 730-3/2017 e alle modalità di comunicazione dei risultati contabili della 730 precompilata.

Specifiche tecniche e istruzioni per la trasmissione dei modelli 730/2017 e delle scelte IRPEF

Approvazione delle specifiche tecniche e delle istruzioni per il modello 730/2017

Il provvedimento disciplina le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi alla dichiarazione modello 730/2017, ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo e alla scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Integra inoltre le istruzioni operative per l’assistenza fiscale resa da sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano i soggetti che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2016 e la gestione telematica delle relative dichiarazioni presentate nell’anno 2017. Il documento definisce sia le specifiche tecniche di trasmissione sia le istruzioni per l’esecuzione degli adempimenti connessi.

Trasmissione telematica da parte di CAF e professionisti abilitati

I CAF e i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica:

  • i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2017;
  • i dati della scheda relativa alla scelta dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • i dati dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, salvo il caso in cui tali dati siano comunicati all’INPS secondo una disciplina specifica.

Per tali adempimenti devono essere osservate le specifiche tecniche contenute:

  • nell’Allegato A, per i dati dei modelli 730/2017 e per i modelli 730-4 e 730-4 integrativo;
  • nell’Allegato D, per i dati relativi alla scheda delle scelte IRPEF trasmessa dai CAF e dai professionisti abilitati.

Comunicazione dei modelli 730-4 all’INPS

I CAF e i professionisti abilitati comunicano all’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo. In questo caso devono essere rispettate le specifiche tecniche dell’Allegato B.

Gestione della scheda per l’otto, il cinque e il due per mille IRPEF

I CAF e i professionisti abilitati che ricevono, come intermediari, le buste contenenti la scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF dai sostituti d’imposta, trasmettono i relativi dati in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Allegato D.

Adempimenti dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all’anno d’imposta 2016 devono:

  • trasmettere in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi ai modelli 730-4 unitamente a quelli della dichiarazione, secondo l’Allegato A;
  • effettuare le operazioni di conguaglio sulla base dei modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, anche quando l’assistenza fiscale è prestata in forma diretta.

Trasmissione dei risultati contabili della 730 precompilata

Nel caso di presentazione diretta della dichiarazione 730 precompilata, l’Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili ai sostituti d’imposta che abbiano comunicato la sede telematica presso cui ricevere il flusso.

Se non è possibile fornire il risultato contabile al sostituto d’imposta, l’Agenzia:

  • comunica la circostanza al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata del proprio sito;
  • invia anche un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente per ricevere comunicazioni relative alla dichiarazione 730 precompilata.

Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile ma non è tenuto a effettuare il conguaglio, deve comunicarlo telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità del sito dei servizi telematici, indicando il codice fiscale del soggetto interessato. L’Agenzia informa poi il contribuente con le modalità sopra descritte.

Istruzioni operative per l’assistenza fiscale

Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte di sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, devono essere seguite le istruzioni contenute nell’Allegato C.

Conservazione elettronica delle annotazioni del modello 730-3/2017

I sostituti d’imposta, i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale per l’anno d’imposta 2016 possono conservare in formato elettronico le annotazioni riportate sul modello 730-3/2017 cartaceo consegnato al contribuente. Anche in questo caso occorre rispettare le specifiche tecniche dell’Allegato A.

Correzioni alle specifiche tecniche

Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e saranno oggetto di apposita comunicazione.

Motivazioni del provvedimento

Il testo spiega che il provvedimento del 16 gennaio 2017 aveva già approvato i modelli 730, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, con le relative istruzioni e la bolla di consegna del modello 730-1. Quel provvedimento prevedeva la successiva definizione delle specifiche tecniche per:

  • la trasmissione telematica dei dati dei modelli 730/2017;
  • la trasmissione dei dati dei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, anche quando inviati ai sostituti d’imposta mediante supporti informatici;
  • le istruzioni operative per gli adempimenti di assistenza fiscale;
  • la trasmissione dei dati relativi all’otto, cinque e due per mille IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevano le buste dai sostituti d’imposta.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000;
  • il DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • il DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • il decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modifiche;
  • il decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164;
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • il provvedimento del 16 gennaio 2017 sui modelli 730/2017.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è datato Roma, 15 febbraio 2017, ed è firmato digitalmente dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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