L.R. Calabria 13/2021
Disposizioni per la ripresa delle attività edilizie. Integrazione all’articolo 5 della legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra la l.r. Calabria 21/2010 prevedendo che specifici interventi necessari per adeguamento antisismico, accessibilità, installazione di impianti tecnologici ed efficientamento energetico siano qualificati come ristrutturazione edilizia nei limiti dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001. È una norma di coordinamento senza nuovi oneri finanziari, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Integrazione alla disciplina regionale sugli interventi edilizi residenziali per adeguamento sismico, accessibilità, impianti ed efficientamento energetico
Integrazione della disciplina regionale sugli interventi edilizi residenziali
La legge regionale Calabria 26 maggio 2021, n. 13 interviene sulla disciplina delle misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia contenuta nella l.r. 21/2010. L’obiettivo è chiarire il regime urbanistico-edilizio di alcuni interventi connessi alla riqualificazione del patrimonio residenziale.
Qualificazione degli interventi come ristrutturazione edilizia
La legge inserisce nell’articolo 5 della l.r. 21/2010 un nuovo comma 4-quinquies, stabilendo che gli interventi previsti da tale articolo, quando necessari per:
- l’adeguamento alla normativa antisismica;
- l’adeguamento alla normativa sull’accessibilità;
- l’installazione di impianti tecnologici;
- l’efficientamento energetico, sono da considerarsi interventi di ristrutturazione edilizia, nei casi e nei limiti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 380/2001.
Effetti applicativi e coordinamento con la normativa edilizia
La disposizione ha natura di integrazione e chiarimento interpretativo-operativo: per gli interventi indicati, il richiamo alla ristrutturazione edilizia consente di ricondurli alla categoria urbanistico-edilizia prevista dal testo unico dell’edilizia, ma solo entro i presupposti e i limiti fissati dalla normativa statale richiamata. Il contenuto si applica esclusivamente nel territorio della Regione Calabria.
Aspetti finanziari
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Obsolescenza della disciplina
La legge richiama e modifica la l.r. 21/2010, che risulta poi abrogata dalla l.r. 25/2022. Di conseguenza, la disciplina introdotta dalla presente legge non è oggi utilmente applicabile come fonte autonoma, essendo collegata a una legge ormai abrogata e riferita a un quadro normativo superato.
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