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DPCM

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 1994, n. 281

Regolamento di attuazione dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente la determinazione di fatti, stati e qualità per la prova dei quali è ammessa una dichiarazione del soggetto che tenga temporaneamente luogo della normale documentazione.

Normativa italiana094G0306Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento (1994) applicabile ai procedimenti del Consiglio di Stato e dei TAR (incl. Trento e Bolzano) che consente dichiarazioni temporaneamente sostitutive autenticate in luogo di documenti per specifici stati/fatti (iscrizione registro imprese, qualità di legale rappresentante, assenza di condanne, regolarità contributiva/tributaria, disoccupazione, invalidità, ecc.). Prevede l'obbligo per l'amministrazione di richiedere la documentazione prima del rilascio del provvedimento favorevole, norme su discrepanze, modalità per dichiarazioni orali e divieto di accettare certificati del casellario rilasciati su richiesta dell'interessato.

Dichiarazioni temporaneamente sostitutive nei procedimenti amministrativi

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