L.R. Lombardia 25/2007
Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Lombardia, politiche e finanziamenti a sostegno dei territori montani: tutela ambientale e identitaria, sviluppo socio-economico, servizi essenziali, classificazione delle zone montane e istituzione di fondi regionali. Molte misure finanziarie e transitorie riguardano esercizi ormai conclusi; il testo conserva soprattutto la cornice generale e alcuni strumenti programmatori ancora rilevanti.
Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani
Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani
La legge regionale lombarda definisce un quadro di interventi a favore dei territori montani, con finalità di tutela ambientale e culturale, contrasto allo spopolamento e promozione dello sviluppo socio-economico. La disciplina si applica esclusivamente alla Regione Lombardia e ai comuni e territori montani individuati secondo i criteri previsti dal testo.
Finalità generali
La Regione riconosce la montagna come risorsa prioritaria di interesse regionale e si impegna a salvaguardarne paesaggio, identità, caratteristiche morfologiche, culturali ed etiche, promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo delle comunità locali nel rispetto degli equilibri ambientali e territoriali.
Le finalità operative riguardano in particolare:
- la permanenza dei residenti e il contrasto allo spopolamento, soprattutto nei piccoli comuni, anche mediante infrastrutture e tecnologie telematiche;
- la valorizzazione delle identità locali e delle tradizioni economiche, culturali e linguistiche;
- la riduzione degli squilibri rispetto ai territori non montani e la costruzione di un “sistema montagna lombardo” capace di attrarre investimenti;
- l’accesso effettivo ai diritti e ai servizi pubblici essenziali per chi vive in montagna.
Azioni per lo sviluppo della montagna
Le finalità vengono attuate tramite azioni integrate di sviluppo sostenibile, che comprendono:
- conservazione ambientale, difesa del suolo e uso ecocompatibile delle risorse;
- sostegno all’agricoltura, alla silvicoltura, all’artigianato, al commercio e ai mestieri tradizionali, anche tramite formazione professionale;
- valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali;
- miglioramento della viabilità locale e del trasporto pubblico;
- collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- incentivazione dell’imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;
- sportelli multifunzionali e nuovi modelli organizzativi;
- diffusione della banda larga e dei servizi digitali;
- energie alternative e rinnovabili;
- turismo, sentieri e rifugi alpini;
- assistenza socio-sanitaria e telemedicina;
- lingue locali, ricomposizione fondiaria a favore dei giovani, associazionismo montano e prodotti tipici.
La legge prevede inoltre che i piccoli comuni montani beneficino anche delle misure di sostegno già stabilite da altra normativa regionale. Per il territorio montano lombardo sono previsti indici premiali per la concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari, e tali parametri incidono anche sulla programmazione sociosanitaria, sui riparti LEA e LEAS e sui relativi costi e fabbisogni standard regionali.
Classificazione del territorio montano
La Giunta regionale, sentiti il Comitato per la montagna e le comunità montane, classifica i territori montani in zone omogenee sulla base di indicatori di natura demografica, socio-economica, infrastrutturale e morfologica.
La classificazione avviene su base comunale e distingue tre fasce:
- zona A, con svantaggio basso;
- zona B, con svantaggio medio;
- zona C, con svantaggio elevato.
La classificazione deve essere aggiornata all’inizio di ogni legislatura regionale e comunque entro nove mesi dall’insediamento della Giunta, per recepire le trasformazioni intervenute.
Fondo regionale per la montagna e programmazione
La legge istituisce un fondo regionale per la montagna destinato a finanziare progetti di sviluppo del territorio montano. Le risorse sono riservate ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee individuate dalla normativa sul riordino delle comunità montane, e i destinatari sono i soggetti pubblici e privati richiamati dalla legge.
La programmazione regionale definisce obiettivi e indirizzi fondamentali per lo sviluppo della montagna; la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, individua poi gli strumenti attuativi per l’utilizzo del fondo e i criteri di assegnazione delle risorse. La disciplina prevede anche un fondo territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine/territori montani, con progetti sovracomunali in aree contigue, criteri di riparto provinciali e specifiche esclusioni territoriali; tuttavia le relative previsioni finanziarie e operative sono riferite a esercizi e condizioni già definiti, e in parte risultano oggi non più attuali o caducate.
Organi e supporto tecnico
È istituito il Comitato per la montagna, organo consultivo della Giunta regionale per il coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano. Il Comitato è composto da rappresentanti della Regione, delle comunità montane, delle province, delle autonomie locali, di FederBIM, Unioncamere e CAI.
Tra i suoi compiti figurano:
- proposte di iniziative per l’applicazione della legislazione in materia di montagna;
- pareri sugli interventi per la montagna;
- individuazione delle linee prioritarie di intervento;
- parere sui parametri di classificazione del territorio montano.
Il Comitato approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi finanziati con il fondo regionale per la montagna. Può avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica delle strutture regionali e, tramite accordi, di aziende ed enti regionali.
Attività di ricerca e supporto conoscitivo
La Giunta regionale si avvale della rete di istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di studio e ricerca sulla montagna, anche tramite consultazioni periodiche, per acquisire elementi conoscitivi sulle dinamiche socio-economiche, ambientali, territoriali e culturali dei territori montani lombardi.
Monitoraggio e valutazione
Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della legge e i risultati ottenuti attraverso una relazione biennale trasmessa dalla Giunta regionale. La relazione deve documentare i progetti presentati e finanziati, le buone pratiche, le criticità emerse, il finanziamento degli interventi nelle zone omogenee e i risultati conseguiti nel contrasto allo spopolamento e nella valorizzazione delle attività produttive e turistiche. I dati raccolti devono essere resi accessibili e la relazione è resa pubblica.
Norme di prima attuazione e finanziarie
La legge contiene diverse disposizioni finanziarie e transitorie, in gran parte legate a specifici esercizi di bilancio ormai conclusi. Tra queste, vi sono:
- l’entrata in applicazione differita di alcune regole sulla revoca dei finanziamenti;
- la riassegnazione di risorse non utilizzate alle zone omogenee;
- lo stanziamento di risorse per il triennio 2011-2013 per i PISL Montagna;
- la copertura degli oneri del Comitato per la montagna e dell’attività di ricerca con risorse annuali di bilancio.
Queste previsioni hanno oggi rilievo prevalentemente storico-contabile e, per la parte strettamente finanziaria riferita a esercizi passati, non presentano normalmente utilità applicativa attuale.
Abrogazioni e coordinamento normativo
L’atto ha sostituito e abrogato precedenti disposizioni regionali in materia di montagna, facendo confluire la disciplina nel nuovo quadro normativo. Ha inoltre modificato norme regionali sulla programmazione, sui piccoli comuni e sulla contabilità regionale per inserire gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano e per coordinare le classificazioni utilizzate ai fini dei sostegni regionali.
Valutazione di attualità
La legge conserva una cornice generale ancora utile per comprendere l’assetto degli interventi regionali a favore della montagna in Lombardia, in particolare per classificazione dei territori, principi di programmazione, ruolo degli organi consultivi e criteri di sostegno. Sono invece deprecate o comunque non più utilmente applicabili le parti strettamente finanziarie e transitorie riferite a esercizi passati, nonché gli strumenti esauriti o sostituiti da successive riforme.
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