Ordinanza del 28/04/2021 n. 11163 - Corte di Cassazione
IRPEF - Plusvalenza - Terreni soggetti a tassazione - Aree edificabili - Terreni vincolati - Esclusione - Ipotesi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGiovanna Zavatti e altri comproprietari vendettero un terreno al socio unico comunale; l'Agenzia delle Entrate accertò una plusvalenza imponibile. In primo e secondo grado i giudici hanno ritenuto applicabile l'art. 67 TUIR perché lo strumento urbanistico e documenti comunali indicavano una suscettibilità edificatoria, pur in zona F. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il vincolo pubblico non esclude l'imponibilità quando l'edificazione possa essere realizzata anche da privati o tramite convenzioni; ha inoltre escluso efficacia vincolante del giudicato intervenuto tra l'Amministrazione e altri comproprietari per difetto di identità di parti.
IRPEF - Plusvalenza da cessione di terreno in zona F - contestazione imponibilità
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