L.R. Basilicata 38/2020
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997, N. 38 (NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la L.R. Basilicata n. 38/1997 sulla difesa del territorio dal rischio sismico: ridefinisce denuncia dei lavori e autorizzazione sismica, introduce la disciplina delle varianti non sostanziali, delle sanatorie e dei controlli, istituisce un elenco regionale di professionisti e aggiorna criteri, uffici e coperture finanziarie. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del 27 novembre 2020.
Modifiche alla disciplina regionale basilicata sul rischio sismico e sulle autorizzazioni edilizie in zona sismica
Modifiche alla disciplina regionale sulla difesa del territorio dal rischio sismico
La legge interviene sulla L.R. Basilicata 6 agosto 1997, n. 38, aggiornandola alla normativa tecnica e procedurale sopravvenuta in materia di costruzioni in zona sismica. La disciplina risultante riguarda esclusivamente il territorio della Regione Basilicata e si applica ai procedimenti edilizi e sismici previsti dalla normativa regionale.
Ambito di applicazione e rinvii normativi
L’oggetto della legge regionale viene aggiornato per ricomprendere le opere la cui sicurezza possa interessare la pubblica e privata incolumità, da realizzarsi con materiali e secondo sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche sulle costruzioni vigenti. Viene inoltre rafforzato il rinvio al D.P.R. 380/2001 e alle sue successive modifiche, oltre che alla legge n. 64/1974.
Denuncia dei lavori e autorizzazione sismica
La disciplina della denuncia dei lavori viene riscritta. Prima dell’inizio dei lavori, il committente o il costruttore che esegue in proprio deve presentare un preavviso scritto allo sportello unico comunale, che lo trasmette all’ufficio tecnico regionale tramite piattaforma telematica regionale. Tale preavviso, ricevuto ai fini della certificazione, esonera dalle autorizzazioni previste dalla legge statale del 1974, ferma restando la necessità della concessione edilizia e degli altri titoli abilitativi occorrenti.
La denuncia può valere, su richiesta dell’interessato, anche ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1086/1971.
Per gli interventi “rilevanti” ai fini della pubblica incolumità, nelle località sismiche diverse da quelle a bassa sismicità (zona 3 con accelerazione ag inferiore a 0,15g), non possono essere iniziati i lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico regionale. Restano invece esclusi dall’autorizzazione gli interventi di “minore rilevanza” e quelli “privi di rilevanza” ai sensi dell’art. 94-bis, comma 1, lettere b) e c), del D.P.R. 380/2001.
Le varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso ex art. 93 D.P.R. 380/2001, sono individuate dalle linee guida di cui all’art. 94-bis, comma 2, dello stesso decreto.
Contenuto della denuncia e documentazione tecnica
La denuncia dei lavori deve indicare i dati essenziali dei soggetti coinvolti: committente, costruttore, progettista, geologo ove necessario, direttore dei lavori e, se previsto, collaudatore in corso d’opera.
Alla denuncia va allegato il progetto esecutivo delle strutture, redatto e firmato da tecnico abilitato iscritto ad albo o collegio e dal direttore dei lavori. Il progetto deve includere, tra l’altro:
- asseverazione del progettista strutturale sul rispetto delle norme tecniche vigenti, sulla coerenza con il progetto architettonico, sul rispetto delle prescrizioni sismiche urbanistiche e sull’appartenenza dell’opera a una delle categorie regionali;
- per gli interventi locali, attestazione che i lavori rientrano nella categoria di “riparazione o intervento locale”;
- dichiarazione del progettista architettonico di conformità al progetto depositato in Comune per il titolo edilizio;
- ove necessario, asseverazione del geologo o geotecnico sulla conformità delle indagini e della relazione geologica/geotecnica alle norme tecniche e al PAI;
- asseverazione del direttore dei lavori sulla propria competenza, sulla sottoscrizione del progetto ai sensi dell’art. 93, comma 2, D.P.R. 380/2001, sulla realizzabilità dei lavori e sull’avvenuto sopralluogo;
- ove necessario, nomina e accettazione del collaudatore in corso d’opera con una serie di attestazioni sulla sua indipendenza, anzianità di iscrizione, esame del progetto, verifica della completezza degli elaborati, rispondenza dell’opera al progetto urbanistico-edilizio, rispetto delle norme tecniche, realizzabilità e sopralluogo.
La Giunta regionale definisce con deliberazione i contenuti minimi del progetto esecutivo strutturale. La trasmissione telematica della denuncia allo sportello unico è attestata dal protocollo rilasciato via PEC.
Superficie istruttoria, contributi e assistenza tecnica
L’istanza di deposito o di autorizzazione sismica è soggetta a un contributo destinato a coprire i costi dell’istruttoria e della conservazione/consultazione dei progetti presso l’Ufficio tecnico regionale.
Per l’istruttoria delle domande di autorizzazione relative agli interventi rilevanti, il dirigente della struttura regionale competente può avvalersi di professionisti esterni iscritti nell’Elenco regionale istituito dalla stessa legge.
Rilascio dell’autorizzazione, termini e ricorsi
L’autorizzazione sismica è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta e comunicata al Comune subito dopo il rilascio. Se il termine decorre senza provvedimento conclusivo e senza motivato diniego, si forma il silenzio assenso.
Lo sportello unico per l’edilizia, entro 15 giorni dalla richiesta dell’interessato, rilascia un’attestazione sul decorso dei termini del procedimento, purché non vi siano richieste istruttorie o documentali inevase e non siano intervenuti dinieghi; in caso contrario, comunica l’avvenuta intervenuta integrazione o il diniego.
Avverso il provvedimento sulla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, che decide in via definitiva.
Interventi in territori consolidati e sopraelevazioni
È richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale, ai sensi dell’art. 61 D.P.R. 380/2001, anche per gli interventi da realizzarsi in territori comunali o porzioni di essi nei quali siano intervenuti o intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento dell’abitato, salvo gli interventi di manutenzione ordinaria e di rifinitura.
Per le sopraelevazioni, alla denuncia dei lavori deve essere allegata la certificazione del collaudatore che indichi il numero massimo di piani realizzabili e attesti l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico; il deposito di tale certificazione equivale a quella dell’Ufficio tecnico regionale prevista dall’art. 90 D.P.R. 380/2001.
Responsabilità professionali e collaudo
La disciplina della responsabilità viene adeguata ai nuovi riferimenti professionali. Per alcuni interventi minori, in particolare quelli di cui all’art. 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2, e lettera c), numero 1, D.P.R. 380/2001, non è necessario nominare il collaudatore e il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Le modifiche strutturali sostanziali devono essere considerate tali ai fini dell’applicazione della disciplina regionale. Inoltre, per gli stessi interventi minori, la relazione a strutture ultimate è integrata con la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori.
Repressione delle violazioni e sanatorie
La disciplina sanzionatoria viene estesa alla violazione degli obblighi previsti dalla normativa regionale, non più limitata al solo deposito degli atti.
Per la denuncia dei lavori in sanatoria:
- il committente deve chiedere all’ordine provinciale degli ingegneri o degli architetti la designazione di una terna di nominativi per la scelta del collaudatore;
- la denuncia deve essere accompagnata, oltre alla documentazione ordinaria, da asseverazione del progettista verificatore strutturale sulla conformità dell’intervento al progetto presentato;
- deve essere allegata una relazione tecnico-illustrativa sull’intervento, sui motivi della sanatoria, sul periodo di esecuzione delle opere e sulle generalità dei responsabili dell’abuso;
- se la sanatoria deriva da un accertamento, devono essere indicati e allegati i verbali di accertamento e/o di denuncia alla procura e il riferimento al procedimento giudiziario in corso.
In caso di denuncia spontanea, la relazione tecnico-illustrativa è sostituita dal processo verbale redatto dal collaudatore, con le medesime informazioni.
Utilizzazione degli edifici, collaudo e vita utile
Il direttore dei lavori deve comunicare alla struttura tecnica regionale l’ultimazione delle parti strutturali e rilasciare una dichiarazione di conformità delle opere al progetto depositato o autorizzato, alle prescrizioni esecutive e alle norme tecniche, applicando le buone regole dell’arte.
Per le varianti strutturali non sostanziali, prima dell’esecuzione deve essere predisposta e custodita in cantiere una documentazione integrativa firmata dal progettista della variante, dal direttore dei lavori e controfirmata dal collaudatore in corso d’opera. Tale documentazione comprende asseverazione, relazione tecnica esplicativa, relazione di calcolo ed elaborati grafici idonei a dimostrare che la variante rientra nelle ipotesi delle linee guida regionali di adeguamento all’art. 94-bis, comma 2, D.P.R. 380/2001.
La documentazione deve essere poi depositata dal direttore dei lavori insieme alla relazione a strutture ultimate.
Il collaudatore deve attestare la conformità delle opere al progetto depositato/autorizzato e al progetto urbanistico-edilizio, la rispondenza alle norme del capo IV del D.P.R. 380/2001 e la vita utile dell’opera.
Il rilascio della licenza d’uso e/o di abitabilità è subordinato all’esibizione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo statico depositato. Per mantenere la licenza d’uso e/o abitabilità oltre la vita utile indicata nel collaudo è necessario il deposito della verifica di sicurezza secondo il capitolo 8 del D.M. 17 gennaio 2018.
Per le opere esistenti non soggette in origine a denuncia o autorizzazione, ai fini dell’agibilità possono essere eseguite le verifiche di sicurezza e può essere rilasciato un certificato di idoneità statica, che deve indicare la vita utile dell’opera. Per opere progettate e collaudate secondo norme anteriori al D.M. 14 gennaio 2008, la vita utile è fissata in 50 anni dall’ultimazione delle strutture.
Criteri attuativi, controlli e modulistica
I criteri e le modalità attuative sono aggiornati e comprendono:
- la Modulistica Unificata Regionale;
- i contenuti minimi del progetto esecutivo strutturale;
- le specifiche elencazioni di adeguamento alle linee guida ex art. 94-bis, comma 2, D.P.R. 380/2001;
- i criteri di esame per verificare la completezza e il merito dei progetti soggetti ad autorizzazione;
- le modalità dei controlli a campione sulle opere denunciate con preavviso;
- gli adempimenti sanzionatori e procedurali;
- i contributi per istruttoria e conservazione dei progetti.
Il termine per l’adozione degli atti regionali attuativi è esteso da 60 a 90 giorni.
Elenco regionale dei professionisti
È istituito presso il Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità l’Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico. Possono esservi iscritti, su istanza, i professionisti ai quali possono essere affidati i servizi di supporto istruttorio previsti dalla legge.
La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, definisce con deliberazione i requisiti di iscrizione e le modalità di gestione e aggiornamento dell’elenco, partendo dal requisito dell’iscrizione decennale all’Albo degli ingegneri o degli architetti e nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi.
Organizzazione amministrativa
L’Ufficio Difesa del Suolo, competente in materia di autorizzazioni, controllo e vigilanza sulle costruzioni in zona sismica, è inserito nel Dipartimento Infrastrutture e Mobilità. È articolato in due sedi territoriali, Potenza e Matera, con possibilità di articolazioni periferiche.
Regime finanziario
Gli oneri connessi all’attività dei professionisti esterni sono coperti secondo quanto previsto dall’art. 11 del Disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 817 del 2 ottobre 2018, richiamato dalla nuova norma finanziaria.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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