LEGGE 4 marzo 1991, n. 67
Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge permette l'iscrizione all'albo dei procuratori legali presso il tribunale della residenza anche se l'esame è stato sostenuto in altro distretto; consente a procuratori legali e avvocati di trasferire l'iscrizione in altra circoscrizione (anche di diverso distretto) ove fissino la residenza, salvo che siano sospesi o sottoposti a procedimento penale o a misura di sicurezza. Il trasferimento non interrompe l'anzianità. Abroga norme antecedenti ed entra in vigore alla pubblicazione.
Iscrizione e trasferimento negli albi di procuratori legali e avvocati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 3 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 5 mar 1991LEGGE 5 marzo 1991, n. 71
- Legge · 5 mar 1991LEGGE 5 marzo 1991, n. 74
- Legge · 5 mar 1991LEGGE 5 marzo 1991, n. 91
- Legge · 8 mar 1991LEGGE 8 marzo 1991, n. 81
- Legge · 27 feb 1991LEGGE 27 febbraio 1991, n. 59
- Legge · 26 feb 1991LEGGE 26 febbraio 1991, n. 58
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →