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Legge

LEGGE 4 marzo 1991, n. 67

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

Normativa italiana091G0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge permette l'iscrizione all'albo dei procuratori legali presso il tribunale della residenza anche se l'esame è stato sostenuto in altro distretto; consente a procuratori legali e avvocati di trasferire l'iscrizione in altra circoscrizione (anche di diverso distretto) ove fissino la residenza, salvo che siano sospesi o sottoposti a procedimento penale o a misura di sicurezza. Il trasferimento non interrompe l'anzianità. Abroga norme antecedenti ed entra in vigore alla pubblicazione.

Iscrizione e trasferimento negli albi di procuratori legali e avvocati

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