Risoluzione n. 51 del 3/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce, alla luce della sentenza Cassazione n. 24289/2020, che il diritto alla detrazione IVA sussiste solo per operazioni imponibili e per casi di applicazione di un'aliquota superiore a quella dovuta. L'art. 6, comma 6, d.lgs. 471/1997 distingue due ipotesi: a) sanzione fissa (250-10.000 euro) per il cessionario/committente quando l'IVA è stata applicata in misura superiore e resta il diritto alla detrazione; b) sanzione proporzionale pari al 90% della detrazione illegittima per gli altri casi (come operazioni non imponibili o esenti in cui l'IVA è stata comunque addebitata e detratta), previo recupero dell'imposta. Le Direzioni regionali devono vigilare sull'applicazione dei principi esposti.
Ambito applicativo articolo 6, comma 6, decreto legislativo n. 471 del 1997
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