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Legge

LEGGE 12 dicembre 1992, n. 492

Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione di imputati prosciolti.

Normativa italiana092G0532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge (12/12/1992) che introduce nell'ordinamento disposizioni sulle "traduzioni" (accompagnamenti coattivi di detenuti, internati, fermati, arrestati): le traduzioni devono essere eseguite dal Corpo di polizia penitenziaria nel minor tempo possibile, con personale femminile per donne; limiti e divieti all'uso di mezzi di coercizione (regole su manette in trasferimenti individuali e collettivi, divieto di pubblicità e cautele per evitare disagi); possibilità di uso di abiti civili in casi regolamentati; possibilità di ricorrere ad altre forze di polizia per minori se il personale specializzato non è disponibile. Prevede inoltre l'assistenza psicologica per minorenni in particolari condizioni emotive e l'immediata liberazione del detenuto prosciolto alla lettura del dispositivo, con divieto di coercizione fisica per chi viene rilasciato. Nessun limite temporale di applicabilità esplicitato.

Regolamentazione delle traduzioni penitenziarie e liberazione immediata dell'imputato prosciolto

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