DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1999, n. 469
Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento (10/11/1999) che disciplina le procedure per il versamento e la riassegnazione alle unità previsionali di base (UPB) del bilancio dello Stato: riassegnazioni disposte con decreti del Ministro del Tesoro (da registrare alla Corte dei conti), versamenti entro l'anno finanziario o dopo il 31 ottobre con effetti sull'anno successivo, istruttoria tramite la Ragioneria generale dello Stato. Abroga l'art.17, comma 3, della L.468/78. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
Riassegnazione somme entrate al bilancio dello Stato (UPB)
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