Accordo 27600 del 06/09/2022
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58). Supplemento 5 alla Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 149 Disposizioni uniformi riguardanti i dispositivi di illuminazione stradale (RID).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa comunicazione del Ministero informa gli operatori dell’entrata in vigore, dal 8 ottobre 2022, del supplemento 5 alla serie 00 di emendamenti del Regolamento n. 149 UNECE, relativo ai dispositivi di illuminazione stradale. Il testo dell’emendamento è reperibile sul sito UNECE indicato nella nota. Viene inoltre precisato che, trattandosi di un supplemento, non cambia la numerazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. La circolare aggiorna infine l’elenco dei Paesi aderenti/adottanti il Regolamento n. 149.
Entrata in vigore del supplemento 5 alla serie 00 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 149 sui dispositivi di illuminazione stradale
Supplemento 5 al Regolamento UNECE n. 149 sui dispositivi di illuminazione stradale
La Direzione generale per la motorizzazione comunica l’entrata in vigore, il 8 ottobre 2022, del supplemento 5 alla serie 00 di emendamenti del Regolamento UNECE n. 149, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 1958 sull’omologazione internazionale di veicoli e componenti. La nota è rivolta agli uffici e agli operatori interessati alla normativa di omologazione, con finalità di aggiornamento tecnico-regolamentare.
Base normativa e contenuto regolatorio
Il provvedimento richiama il Regolamento n. 149, relativo alle disposizioni uniformi per i dispositivi di illuminazione stradale (RID). L’emendamento richiamato è identificato come ECE/TRANS/WP29/2022/38 ed è reso disponibile in lingua inglese sul sito UNECE indicato nella comunicazione.
Effetti pratici per l’omologazione
Il Ministero precisa che, trattandosi di un supplemento, non si determina l’aggiornamento della indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. Per gli operatori del settore ciò significa che l’entrata in vigore del supplemento produce un aggiornamento del quadro tecnico applicabile, senza incidere sulla forma dell’indicazione della serie riportata nei titoli di omologazione.
Paesi adottanti il Regolamento n. 149
La circolare aggiorna l’elenco dei Paesi aderenti/adottanti il Regolamento, che comprende numerosi Stati europei e non europei, nonché l’Unione europea e San Marino. L’elenco ha rilievo pratico per la circolazione internazionale delle omologazioni e per i soggetti che operano su mercati soggetti alla disciplina UNECE.
Punti principali
Oggetto e natura della comunicazione
La nota riguarda l’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, con riferimento specifico al Regolamento UNECE n. 149 sui dispositivi di illuminazione stradale (RID).
Entrata in vigore del supplemento 5
Il Ministero comunica che il 8 ottobre 2022 entra in vigore il supplemento 5 alla serie 00 di emendamenti del Regolamento n. 149. L’emendamento citato è identificato come ECE/TRANS/WP29/2022/38.
Effetti sulle omologazioni
Essendo un "supplemento", l’aggiornamento non comporta la modifica dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione. La circolare richiama quindi un effetto limitato all’aggiornamento regolamentare, senza impatto formale sulla serie indicata nel certificato.
Elenco dei Paesi adottanti
La nota aggiorna l’elenco dei Paesi che adottano il Regolamento n. 149, includendo, tra gli altri, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Regno Unito, Austria, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Federazione Russa, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Bielorussia, Estonia, Moldova, Bosnia-Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Kazakistan, Lituania, Turchia, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Unione europea, Giappone, Ucraina, Sud Africa, Nuova Zelanda, Cipro, Malta, Repubblica di Corea, Malesia, Tailandia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Tunisia, Georgia, Egitto, Nigeria e पाकिस्तान.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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