Risoluzione n. 46 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che l'esenzione da ritenuta prevista dall'art.9, condizionata alla circostanza che entrambe le società siano assoggettate a imposta sui redditi "senza esenzioni", deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-448/15 Wereldhave): soltanto l'esenzione totale degli utili esclude i benefici. Di conseguenza le esenzioni parziali (es. participation exemption) non ostano al riconoscimento dell'esenzione da ritenuta. La precedente prassi italiana (Risoluzione 93/E/2007) è superata nella parte in cui negava i benefici in caso di esenzione parziale; si segnala inoltre la riforma fiscale svizzera 2018 che ha eliminato i regimi di favore. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull'applicazione.
Accordo Svizzera-UE del 26 ottobre 2004 – Articolo 9: tassazione dei dividendi da società figlie UE a società madri elvetiche; chiarimenti sul requisito di assoggettabilità a imposizione fiscale
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