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Risoluzione

Risoluzione n. 46 del 31/07/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che l'esenzione da ritenuta prevista dall'art.9, condizionata alla circostanza che entrambe le società siano assoggettate a imposta sui redditi "senza esenzioni", deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-448/15 Wereldhave): soltanto l'esenzione totale degli utili esclude i benefici. Di conseguenza le esenzioni parziali (es. participation exemption) non ostano al riconoscimento dell'esenzione da ritenuta. La precedente prassi italiana (Risoluzione 93/E/2007) è superata nella parte in cui negava i benefici in caso di esenzione parziale; si segnala inoltre la riforma fiscale svizzera 2018 che ha eliminato i regimi di favore. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull'applicazione.

Accordo Svizzera-UE del 26 ottobre 2004 – Articolo 9: tassazione dei dividendi da società figlie UE a società madri elvetiche; chiarimenti sul requisito di assoggettabilità a imposizione fiscale

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