Sentenza del 05/06/2020 n. 927 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A ha impugnato la sentenza n. 2477/18/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014. L’Ufficio contestava la detrazione di IVA su fatture soggettivamente inesistenti emesse da O e V, per importi rispettivamente indicati in sentenza pari a circa € 8.527.340, € 10.335.496 e € 10.262.916. A sosteneva che la decisione di primo grado fosse immotivata e avesse aderito senza adeguata verifica alla ricostruzione dell’Ufficio; contestava inoltre la mancata prova della propria consapevolezza della frode, l’insufficiente motivazione degli avvisi, la violazione del contraddittorio preventivo, la mancata valutazione della documentazione e della perizia informatica, nonché il rigetto della richiesta di CTU. Chiedeva l’annullamento degli avvisi e delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provato, sulla base del PVC, dei flussi di fatturazione, della documentazione contabile ed extracontabile e delle e-mail acquisite, che le società coinvolte fossero dirette o gestite da F, legale rappresentante di A, e che il sistema di fatture reciproche fosse organizzato per evadere l’IVA. Ha quindi escluso che A fosse soltanto inconsapevole della frode, rilevando che essa era stata ideata e realizzata dalla stessa società e dai suoi referenti. Ha giudicato infondate le censure sulla motivazione degli avvisi e sul contraddittorio, già svolto dopo la notifica del PVC e prima degli accertamenti; ha inoltre ritenuto irrilevanti la documentazione e la perizia, che non aveva potuto esaminare i documenti relativi agli anni contestati, e non utile la CTU in mancanza di tale documentazione. Spese a carico di A, liquidate in € 10.000 oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova può essere ricavata da un insieme coordinato di elementi: flussi di fatturazione, rapporti tra le società, assenza di struttura operativa, documenti contabili ed extracontabili e comunicazioni interne.
- La consapevolezza del contribuente non è esclusa dalla sola regolarità formale delle fatture quando gli elementi dimostrano che il contribuente ha organizzato o diretto il meccanismo fraudolento.
- La motivazione degli avvisi può essere ritenuta sufficiente se espone in modo comprensibile la ricostruzione dei fatti, i flussi e i soggetti coinvolti, gli elementi probatori e le ragioni per cui le difese del contribuente non sono accolte.
- Il contraddittorio preventivo risulta rispettato quando, dopo la notifica del PVC, il contribuente può presentare osservazioni e l’Ufficio le valuta prima di emettere gli avvisi.
- Una perizia di parte che non abbia potuto esaminare la documentazione contabile rilevante può essere considerata non decisiva; una CTU può essere negata quando, per la mancanza dei documenti necessari, non se ne comprende l’utilità.
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