L.R. Molise 5/2006
Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise 5 maggio 2006, n. 5 disciplina le funzioni amministrative sul demanio marittimo e sul mare territoriale, ripartendole tra Regione e Comuni. Regola canone e imposta regionale, istituisce il P.R.U.A. e i P.S.C. comunali, con norme transitorie su approvazione dei piani, nuove concessioni e tutela della costa molisana.
Disciplina del demanio marittimo e dei piani spiaggia nel Molise
Disciplina del demanio marittimo e dei piani spiaggia nel Molise
La legge regola l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e zone di mare territoriale nel territorio della Regione Molise, con particolare attenzione alla fascia costiera molisana. Definisce riparto di competenze, regime dei canoni, pianificazione dell’uso turistico-ricreativo degli arenili e attuazione mediante piani spiaggia comunali.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica alle aree demaniali marittime della costiera molisana e alle antistanti zone di mare territoriale ricomprese nei comuni di Campomarino, Termoli, Petacciato e Montenero di Bisaccia, con esclusione delle aree riservate allo Stato individuate dalla normativa vigente. La finalità generale è favorire attività produttive, turistiche e ricreative compatibili con tutela ambientale, conservazione e valorizzazione dei beni del demanio marittimo.
Riparto delle funzioni tra Regione e Comuni
Alla Regione spettano le funzioni di programmazione, pianificazione e indirizzo generale, monitoraggio, vigilanza e controllo sull’attività comunale, eventuale intervento sostitutivo tramite commissario ad acta, verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale e adozione di direttive e linee guida vincolanti. La Regione cura inoltre l’ordinanza balneare, il supporto ai Comuni, il rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni di interesse nazionale e internazionale, la classificazione della valenza turistica delle aree assentite in concessione, la riscossione dell’imposta regionale sul canone, la gestione del Sistema informativo del demanio e l’acquisizione del parere regionale preventivo nei procedimenti concessori di competenza comunale.
Ai Comuni spettano il rilascio, rinnovo, variazione, revoca e decadenza delle concessioni, nonché numerose autorizzazioni e nulla osta connessi all’uso del demanio marittimo. Essi adottano anche i piani esecutivi comunali, esercitano vigilanza e controllo sull’uso delle aree in concessione e applicano le sanzioni amministrative, fermo restando il ruolo di polizia marittima della Capitaneria di porto. È attribuita loro anche la gestione delle pinete litoranee insistenti su aree demaniali marittime, nei limiti delle competenze regionali in materia forestale.
Obblighi informativi dei Comuni
I Comuni devono trasmettere alla Regione, entro febbraio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con elenco aggiornato delle concessioni; istituire i registri delle concessioni e dei subingressi; realizzare accessi pubblici e camminamenti; curare la pulizia delle spiagge libere e libere attrezzate e dello specchio acqueo antistante fino a 300 metri dalla battigia; inviare entro il 30 giugno l’elenco dei pagamenti del canone. Devono inoltre trasmettere alla Regione i modelli del Sistema informativo del demanio marittimo e copia degli atti concessori e degli altri titoli rilasciati.
Canone demaniale e imposta regionale
Il canone demaniale va corrisposto allo Stato dal concessionario entro il 15 settembre dell’anno di riferimento; il Comune invia entro il 10 dicembre l’avviso di pagamento per l’anno successivo. Le concessioni sono assoggettate a imposta regionale pari al 10 per cento del canone demaniale, dovuta dal concessionario alle stesse scadenze del canone e comunque entro il 15 settembre; il concessionario deve trasmettere la ricevuta entro 15 giorni. Ai Comuni spetta il 100 per cento dell’imposta riscossa sulle concessioni da essi rilasciate. La Giunta regionale può rideterminare annualmente la misura dell’imposta in rapporto ai canoni statali.
Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime (P.R.U.A.)
La Regione adotta il P.R.U.A. come strumento di pianificazione per uno sviluppo omogeneo del litorale molisano. Il Piano mira a conciliare attività turistico-ricreative e salvaguardia ambientale, attraverso tutela ecosostenibile, ottimizzazione degli investimenti, sviluppo equilibrato del litorale, qualità dell’offerta balneare e gestione integrata della costa. Il Piano si applica alle aree demaniali marittime della fascia costiera molisana ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta; le sue variazioni seguono il medesimo procedimento.
Contenuti e zonizzazione del Piano
Il P.R.U.A. disciplina la localizzazione delle attività turistico-ricreative e suddivide il territorio in zone destinate a aree libere, spiagge libere attrezzate, fasce di rispetto, concessioni ordinarie, concessioni speciali, attività di ricreazione e sole opere di ristrutturazione. Le tipologie di insediamento ammesse sono quelle previste dagli strumenti urbanistici richiamati dalla legge e dalla disciplina urbanistica ed ambientale applicabile.
Piani spiaggia comunali e attuazione
Il Piano regionale si attua tramite i Piani spiaggia comunali (P.S.C.). I Comuni erano tenuti ad adottarli entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge; in caso di inadempienza la Giunta regionale, previa diffida di 60 giorni, esercita il potere sostitutivo con commissario ad acta. Il P.S.C. è adottato dal Consiglio comunale, depositato per 30 giorni, pubblicato con avviso all’albo e online; le osservazioni si presentano nei 30 giorni successivi al deposito. Il Comune decide sulle osservazioni e trasmette il piano alla Regione, che verifica la conformità al P.R.U.A. entro 60 giorni; la Giunta approva il P.S.C., che diventa efficace con la pubblicazione della delibera di approvazione.
Regole speciali su concessioni e utilizzo delle aree
Fino all’approvazione definitiva dei P.S.C. e fino all’aggiudicazione definitiva delle aree tramite evidenza pubblica non è consentito il rilascio di nuove concessioni, salvo quelle suppletive per adeguamenti e modifiche delle concessioni esistenti. Dopo l’approvazione del P.S.C. è consentito, per una sola stagione balneare e senza diritto di insistenza, il rilascio di concessioni per servizio spiaggia di strutture turistico-ricettive sprovviste o per attività sportive, mediante procedure annuali di evidenza pubblica e nel rispetto del diritto comunitario, entro il limite dei livelli già precedenti. È inoltre prevista, per le concessioni anteriori alla legge e per i casi di riduzione dell’area superiore al 15 per cento, la possibilità di ampliamento laterale temporaneo fino al 40 per cento del fronte mare, per una sola stagione balneare e senza diritto di insistenza. Ai concessionari di aree classificate C2 è consentito utilizzare parte dei locali bar/ristoro nei limiti del P.S.C. e della normativa igienico-sanitaria.
Regime transitorio, controlli e sicurezza delle spiagge
Per quanto non disciplinato dalla legge si applicano il Codice della navigazione, il relativo regolamento di attuazione e le leggi statali. I Comuni costieri devono provvedere alla pulizia e alla sicurezza delle spiagge libere del litorale molisano; ogni anno entro maggio la Regione, d’intesa con Capitaneria di porto e Comuni, definisce il documento delle azioni da intraprendere per la sicurezza delle spiagge tramite provvedimento di Giunta.
Aspetti finanziari e decorrenza
Per l’attuazione della legge è istituito un apposito capitolo di entrata e di spesa nell’U.P.B. 287; la dotazione è definita con la legge regionale di bilancio. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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