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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 480

Modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

Normativa italiana093G0559Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto-legge (29/11/1993) che, in via transitoria e per tutelare la salute pubblica, sostituisce il comma 3 dell'art.10 della legge 4/5/1990 n.107: i centri di frazionamento devono avere adeguate dimensioni, tecnologia avanzata, impianti per il ciclo completo sul territorio nazionale e capacità di produrre albumina, immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori della coagulazione. Prevede il riordino della materia entro un anno dall'entrata in vigore; entrata in vigore alla pubblicazione.

Requisiti transitori per centri di frazionamento di emoderivati

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