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DPR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. 81

Revisione del corrispettivo di appalto dei gestori dei magazzini vendita dei generi di monopolio.

Normativa italiana070U0081Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto sostituisce l’art. 33 del regolamento sui magazzini di vendita dei generi di monopolio, disciplinando la revisione ordinaria e straordinaria del corrispettivo d’appalto durante il contratto. La revisione può incidere dal primo giorno del mese successivo alla domanda o alla decisione di rigetto; il nuovo corrispettivo diventa definitivo per il gestore se non esercita disdetta entro 30 giorni.

Revisione dei corrispettivi degli appalti dei magazzini di vendita dei generi di monopolio

Revisione del corrispettivo negli appalti dei magazzini di vendita

Il provvedimento sostituisce integralmente la disciplina dell’art. 33 del regolamento di esecuzione della legge sui generi di monopolio, introducendo criteri e procedura per la revisione del corrispettivo di appalto dei magazzini di vendita durante il rapporto contrattuale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente il corrispettivo stabilito nell’appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio. La revisione può avvenire nel corso dell’appalto e può essere avviata sia su domanda del gestore sia d’ufficio.

Revisione ordinaria

La revisione ordinaria è ammessa quando si siano verificate variazioni superiori al 10% nella media aritmetica ottenuta dai numeri indici individuati dalla norma, confrontata con la media del mese di stipula del contratto oppure con quella presa a base per la precedente revisione. I parametri considerati sono:

  • l’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati della regione in cui è ubicato il magazzino;
  • le retribuzioni del settore commercio, comprensive degli assegni familiari, calcolate come media tra il numero indice dei salari minimi contrattuali degli operai e quello degli stipendi minimi contrattuali degli impiegati. I numeri indici sono desunti dai dati pubblicati nel Bollettino mensile dell’Istituto centrale di statistica.

Revisione straordinaria

La revisione straordinaria può essere richiesta dal gestore o dalla direzione generale in caso di variazione della circoscrizione del magazzino, quando ne derivi rispettivamente una diminuzione o un aumento superiore al 10% nel valore della vendita dei generi superiori rispetto ai dati posti a base del contratto o della precedente revisione. Può inoltre essere disposta su iniziativa della direzione generale nei casi di:

  • introduzione della meccanizzazione nelle scritture contabili del magazzino;
  • variazione della tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Procedimento e organo competente

La revisione, sia ordinaria sia straordinaria, è affidata a una commissione centrale nominata con decreto del Ministro per le finanze. La commissione è presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e composta da:

  • un rappresentante dell’Amministrazione dei monopoli con qualifica non inferiore a ispettore generale amministrativo;
  • un rappresentante dell’Associazione dei gestori dei magazzini di vendita con il maggior numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto dell’Amministrazione dei monopoli.

Presentazione dell’istanza e valutazione preliminare

Il gestore presenta l’istanza di revisione tramite il competente Ispettorato compartimentale alla direzione generale. La direzione generale effettua un esame preliminare:

  • se accerta la sussistenza delle condizioni per la revisione, sottopone la domanda alla commissione centrale;
  • se le condizioni mancano, respinge l’istanza con decisione motivata da notificare alla parte.

Decorrenza del nuovo corrispettivo

La commissione centrale determina il nuovo corrispettivo di appalto, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di revisione da parte del gestore oppure della notifica della decisione della direzione generale, se la domanda è stata respinta in sede preliminare e successivamente riesaminata nei casi previsti.

Effetti sulla posizione del gestore

Il nuovo corrispettivo è obbligatorio per l’Amministrazione. Diventa definitivo anche per il gestore se questi non esercita la facoltà di disdetta contrattuale prevista dall’art. 14, secondo comma, lettera a), entro 30 giorni dalla notifica del nuovo importo.

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